Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for violence against police officers due to factual issues barred at final review stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Ivan Merlino inadmissible, confirming his conviction for violence against police officers. The lower courts found that Merlino and his companion were intoxicated and unable to drive, rendering their opposition to the officers' custody duties violent and threatening. The Court ruled that questions of fact regarding the specific conduct cannot be re-examined at the stage of legal review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 c.p.; Art. 600 c.p.p.: Factual issues concerning the existence of violent conduct against public officials are inadmissible for review at the stage of legal appeal, as the lower courts have already established the facts of intoxication and inability to drive.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERLINO IVAN nato a TRIESTE il 13/09/1997 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; J
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' imputato Ivan Merlino ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Trieste che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 27/3/2018, appellata dallo stesso imputato, ha rideterminato la pena inflitta al predetto, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 337 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, essendosi la violenza successiva al compimento dell'atto di ufficio, già realizzato.
Il ricorso è inammissibile in quanto riguarda questione di fatto che non può trovare accesso in sede di legittimità rispetto alla ineccepibile ricostruzione che ha individuato la condotta oppositiva minacciosa e violenta del ricorrente all'attività officiosa dei pp.uu. riguardanti la custodia e l'affidamento del mezzo che né il ricorrente né colui con il quale si accompagnava potevano guidare in ragione dello stato di ebberzza in cui versavano. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore Angelo Capozzi IN CANCELLERIA 0 2 AGO 2021 IL FUNZIONAlk G