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Ordinanza — n. 30074/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30074/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30074/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUZADI EL MEHDI nato il 18/02/1987 avverso la sentenza del 08/08/2020 del TRIBUNALE di PESARO-dato-erMse-a1-1-e-paft-i-i udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 36714/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha applicato a El Mehdi Bouzadi la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. ascritto al predetto. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l' imputato deducendo violazione di legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato ascritto.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30074/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. ascritto al predetto. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l' imputato deducendo violazione di legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato ascritto.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione verdetto di colpevolezza azione intesa alla dichiarazione di responsabilità caso di media gravità responsabilità penale responsabilità parziale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 613 cod. proc. pen
Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUZADI EL MEHDI nato il 18/02/1987 avverso la sentenza del 08/08/2020 del TRIBUNALE di PESARO-dato-erMse-a1-1-e-paft-i-i udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 36714/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha applicato a El Mehdi Bouzadi la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. ascritto al predetto. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l' imputato deducendo violazione di legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato ascritto.

L'impugnazione è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 25.2.2021 Il consigliere estensore Anglo Capozzi oDEPOSITATA IN CANCELLERIA i 02 AGO 2021