Ordinanza — n. 30072/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI MARCO nato a ROMA il 05/07/1985 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 36677/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma,giudicando in sede di rinvio, a seguito di gravame interposto dall'imputato Marco Ferretti, ha confermato la sentenza del Gip del locale Tribunale in data 20.1.2016 con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 c.p., 55 comma 9 d.l. n. 231/2007 e condannato a pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 c.p, art. 133 c.p, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30072/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l' imputato deducendo violazione dell'art. 133 c.p. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. L'impugnazione è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen..
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI MARCO nato a ROMA il 05/07/1985 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 36677/20 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma,giudicando in sede di rinvio, a seguito di gravame interposto dall'imputato Marco Ferretti, ha confermato la sentenza del Gip del locale Tribunale in data 20.1.2016 con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 c.p., 55 comma 9 d.l. n. 231/2007 e condannato a pena di giustizia.
Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l' imputato deducendo violazione dell'art. 133 c.p. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. L'impugnazione è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen..
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 25.2.2021 Il consigliere estensore Angelo Capozzi oDEPOSITATA IN CAN