Ordinanza — n. 30071/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIGORE EHIM nato il 19/03/1964 avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Ehim Grigore ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 16/9/2019,appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen e condannato a pena di giustizia. D ricorrente deduce mancanza della motivazione in ordine alla applicazione della recidiva, contestata in appello.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30071/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen e condannato a pena di giustizia. D ricorrente deduce mancanza della motivazione in ordine alla applicazione della recidiva, contestata in appello.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIGORE EHIM nato il 19/03/1964 avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Ehim Grigore ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 16/9/2019,appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen e condannato a pena di giustizia. D ricorrente deduce mancanza della motivazione in ordine alla applicazione della recidiva, contestata in appello.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato avendo la sentenza dato contezza della maggiore pericolosità del ricorrente imputato espressa dal reato per il quale si è proceduto in relazione ai suoi precedenti connotati da condotte violente poste in essere nei confronti delle forze dell'ordine. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore Anglo Ca ozzi 'DEPOSITATA IN CANCELLERIA l I 0 2 AGO 2021 IL F