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Ordinanza — n. 30070/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for generic repetition of arguments already resolved by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30070/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Eby Friday inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's rejection of his appeal regarding a conviction for Article 337 of the Penal Code, citing violations of procedural articles concerning alternative fact reconstructions and omitted general mitigation arguments. The court rejected these claims because they constituted a generic and abstract repetition of grievances already addressed and resolved in the first-instance decision on liability.

Regesto Legislator

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Art. 125 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.; Art. 581 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely abstractly re-proposes grievances already resolved by the first decision without providing specific justification or addressing the specific grounds of inadmissibility raised by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic repetition procedural violation mitigation arguments Corte di Cassazione criminal procedure costs and fine revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 125 c.p.p.
Il ricorrente deduce violazione dell'art. 125 c.p.p.,591 e 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 581 c.p.p.
art. 337 cod. pen
art. 125 c.p
Il ricorrente deduce violazione dell'art. 125 c.p.p.,591 e 581 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EBY FRIDAY nato il 01/01/1979 avverso l'ordinanza del 05/09/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Eby Friday ricorre contro l'indicata ordinanza della Corte d'Appello di Napoli che ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dall'imputato avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 6/9/2017 con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen. ed altro e condannato a pena di giustizia.

Il ricorrente deduce violazione dell'art. 125 c.p.p.,591 e 581 c.p.p. non essendosi considerate le deduzioni mosse con l'appello sia in relazione alla ricostruzione alternativa del fatto che alla omessa motivazione del diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto rispetto alle censura di genericità mossa dalla ordinanza impugnata ai motivi di appello proposti, consistenti in una mera ed astratta riproposizione delle doglianze già affrontate e risolte dalla prima decisione in punto di responsabilità, risultando prive di giustificazione le doglianze in punto di diniego delle attenuanti generiche.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. • dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore Ange'o Capozzi DEPOS i IN CANCELLERIA 02 AGO 2021 IL FUNZIONA GIU