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Ordinanza — n. 30069/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30069/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30069/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE PIETRO PAOLO nato a POMPEI il 10/02/1984 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Pietro Paolo Carbone ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che in riforma di quella emessa dal Tribunale di S.M. Capua Vetere in data 12/9/2019, appellata dallo stesso imputato, ha rideterminato la pena inflitta al predetto, riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 385, 337 e 582,585 c.p. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in ordine: - alla affermazione di responsabilità in relazione al reato di evasione. - alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di resistenza a p.u. e lesioni aggravate.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30069/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto riguarda questioni di fatto non devolute - come si desume dal testo della sentenza impugnata - con l'atto di appello. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza testimone a carico impunità responsabilità penale dei minori ritardo ingiustificato dell'azione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE PIETRO PAOLO nato a POMPEI il 10/02/1984 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Pietro Paolo Carbone ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che in riforma di quella emessa dal Tribunale di S.M. Capua Vetere in data 12/9/2019, appellata dallo stesso imputato, ha rideterminato la pena inflitta al predetto, riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 385, 337 e 582,585 c.p. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in ordine: - alla affermazione di responsabilità in relazione al reato di evasione. - alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di resistenza a p.u. e lesioni aggravate.

Il ricorso è inammissibile in quanto riguarda questioni di fatto non devolute - come si desume dal testo della sentenza impugnata - con l'atto di appello. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore Il Pr Angeli apozzi, ;n',D EPOS i TATA iN CANCELLERIA 2 AGO 2021 IL FUNZICA4 'IO