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Ordinanza — n. 30067/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30067/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30067/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione: alla valenza indiziante data dalla utilizzazione da parte del Bici del telefono cellulare del ricorrente, trattandosi di un unico episodio e di una conversazione in lingua albanese, sconosciuta al ricorrente. - alla affermazione che il ricorrente viaggiasse con il Bici per conto del Soddu,acquirente finale dello stupefacente, desunta da una conversazione del Bici solo congetturalmente interpretata. - alla circostanza che il ricorrente ed il Bici seguissero l'auto del corriere allo sbarco dalla nave, avendo lasciato nel continente l'autovettura con la quale erano partiti, facendo rientro in Sardegna con altro mezzo, per non essere identificati.

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 30067/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione dell'art. 110 cod. pen. e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento alla insussistenza dell'elemento soggettivo, erroneamente desunta dalla sua presenza a bordo della nave e dall'aver prestato il proprio telefono al cittadino albanese. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi sono genericamente proposti per ragioni in fatto esaminate dalla Corte di merito senza incorrere in vizi logici e giuridici, risultando dal compendio delle captazioni l'accompagnamento da parte del ricorrente del Bici Eugert nel viaggio a Brescia finalizzato all'acquisto della sostanza stupefacente trasportata dal Vrajitoru e che doveve essere in parte già rivenduta la mattina del 26.9.2012 ad Arzachena dal Bici e dal Soddu.

Parole chiave

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circostanza attenuante gravi addebiti penali caso poco grave aggravamento della pena scemata imputabilità censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
Violazione dell'art. 110 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MULARGIA ANTONIO nato a SASSARI il 11/02/1983 :tt.(‹1(;:l.,1A /Lt avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLOCZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Antonio Mulargia ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari che ha confermato quella emessa dal Gup del Tribunale di Tempio Pausania in data 19.2.2019, appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 73,comma 1 bis,d.P.R.309/90 e condannato a pena di giustizia. Il ricorso deduce:

1) Carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione: alla valenza indiziante data dalla utilizzazione da parte del Bici del telefono cellulare del ricorrente, trattandosi di un unico episodio e di una conversazione in lingua albanese, sconosciuta al ricorrente. - alla affermazione che il ricorrente viaggiasse con il Bici per conto del Soddu,acquirente finale dello stupefacente, desunta da una conversazione del Bici solo congetturalmente interpretata. - alla circostanza che il ricorrente ed il Bici seguissero l'auto del corriere allo sbarco dalla nave, avendo lasciato nel continente l'autovettura con la quale erano partiti, facendo rientro in Sardegna con altro mezzo, per non essere identificati.

2) Violazione dell'art. 110 cod. pen. e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento alla insussistenza dell'elemento soggettivo, erroneamente desunta dalla sua presenza a bordo della nave e dall'aver prestato il proprio telefono al cittadino albanese. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi sono genericamente proposti per ragioni in fatto esaminate dalla Corte di merito senza incorrere in vizi logici e giuridici, risultando dal compendio delle captazioni l'accompagnamento da parte del ricorrente del Bici Eugert nel viaggio a Brescia finalizzato all'acquisto della sostanza stupefacente trasportata dal Vrajitoru e che doveve essere in parte già rivenduta la mattina del 26.9.2012 ad Arzachena dal Bici e dal Soddu.

Incensurabile è la valutazione della captazione del 25.9.2012 del colloquio tra il Bici ed il corriere, fatta con il telefono cellulare del ricorrente, con la quale al predetto corriere viene detto di recarsi a dormire nella cabina occupata dal Mulargia e dal Bici, correttamente valutata come indizio sicuro del coinvolgimento del ricorrente nel trasporto dello stupefacente. Del pari non illogico è il ritenuto ruolo del ricorrente quale controllore della operazione per conto del Soddu, sulla base della captazione della conversazione del Bici che ne indicava la presenza per conto degli acquirenti.

Generica è la terza censura rispetto alla rilevata circostanza - in uno a quelle precedentemente considerate - secondo la quale il ricorrente con il Bici erano sorpresi a seguire l'auto del corriere dopo lo sbardo in Sardegna. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna delra ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25.2.2021 Il Consigliere estensore Il .Pres,id e An. I. Capozzi D IIN EPosirk CANCELLEI AR A i i O 4J A6