Ordinanza — n. 30008/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTO SALVATORE nato a MESSINA il 18/05/1993 avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di MESSINA Adisti avvuso dtte—perchit udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 17863/21 Cento E IN DIRITTO che Salvatore Cento ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al contestato delitto di cui all' art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 gli ha applicato su richiesta la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa; che il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione deducendo violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen. per non avere valutato l'esistenza di cause di proscioglimento dell'imputato; che il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che la conseguente inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30008/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 17863/21 Cento E IN DIRITTO che Salvatore Cento ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al contestato delitto di cui all' art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 gli ha applicato su richiesta la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa; che il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione deducendo violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen. per non avere valutato l'esistenza di cause di proscioglimento dell'imputato; che il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che la conseguente inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTO SALVATORE nato a MESSINA il 18/05/1993 avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di MESSINA Adisti avvuso dtte—perchit udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 17863/21 Cento
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che Salvatore Cento ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al contestato delitto di cui all' art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 gli ha applicato su richiesta la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa; che il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione deducendo violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen. per non avere valutato l'esistenza di cause di proscioglimento dell'imputato; che il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che la conseguente inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi na Petru~ 'DEPOSITATA IN CAN