Ordinanza — n. 30006/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAULINO GIANLUCA nato a NAPOLI il 08/07/1977 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANNA PETRUZZELLIS; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 27/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 05/05/2020, nei confronti di SAULINO GIANLUCA, confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 riducendo la pena. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla misura della pena. Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto, senza contrastare le affermazioni contenute in sentenza, attinenti ai plurimi sintomi della maggiore gravità dei fatti, sia oggettiva che L soggettiva, consumati dalliodierno ricorrente, gravato da un maggior numero di precedenti penali rispetto alla sorella coimputata, e svolgente un ruolo preminente nellé.ambito delléattività accertata, si limita a riproporre una propria valutazione di sostanziale parità degli apporti, fondata L su4esclusione per la donna dellé;.applicazione dellattenuante di cui alléart. 114 cod. pen., e di rilevanza del comportamento processuale ammissivo del ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 30006/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò non esplicita una revisione critica riconducibile al vizio denunciato quanto al percorso giustificativo della pronuncia, che rimane pertanto esente da censure, ma contrappone una propria diversa valutazione di merito, estranea t< allt.ambito del vizio denunciabile in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAULINO GIANLUCA nato a NAPOLI il 08/07/1977 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANNA PETRUZZELLIS;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 27/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 05/05/2020, nei confronti di SAULINO GIANLUCA, confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 riducendo la pena. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla misura della pena. Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto, senza contrastare le affermazioni contenute in sentenza, attinenti ai plurimi sintomi della maggiore gravità dei fatti, sia oggettiva che L soggettiva, consumati dalliodierno ricorrente, gravato da un maggior numero di precedenti penali rispetto alla sorella coimputata, e svolgente un ruolo preminente nellé.ambito delléattività accertata, si limita a riproporre una propria valutazione di sostanziale parità degli apporti, fondata L su4esclusione per la donna dellé;.applicazione dellattenuante di cui alléart. 114 cod. pen., e di rilevanza del comportamento processuale ammissivo del ricorrente.
Ciò non esplicita una revisione critica riconducibile al vizio denunciato quanto al percorso giustificativo della pronuncia, che rimane pertanto esente da censure, ma contrappone una propria diversa valutazione di merito, estranea t< allt.ambito del vizio denunciabile in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 DEPOSITATA Il Presidente