Ordinanza — n. 30004/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO GIUSEPPE nato a LAMEZIA TERME il 15/11/1981 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANNA PETRUZZELLIS; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 26/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, in data 04/03/2020, nei confronti di COSTANTINO GIUSEPPE in relazione al reato di cui all art. 337 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge con riferimento all'applicazione degli artt. 133, 69, 99 cod. pen. , è inammissibile, in quanto tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue deduzioni. Nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 30004/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 337 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge con riferimento all'applicazione degli artt. 133, 69, 99 cod. pen. , è inammissibile, in quanto tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue deduzioni. Nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO GIUSEPPE nato a LAMEZIA TERME il 15/11/1981 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANNA PETRUZZELLIS;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 26/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, in data 04/03/2020, nei confronti di COSTANTINO GIUSEPPE in relazione al reato di cui all art. 337 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge con riferimento all'applicazione degli artt. 133, 69, 99 cod. pen. , è inammissibile, in quanto tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue deduzioni. Nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le deduzioni risultano inoltre affette da manifesta infondatezza in quanto, senza contrastare le affermazioni contenute in sentenza, attinenti ai plurimi sintomi della gravità dei fatti, sia oggettiva che soggettiva, e della specifica valutazione della pericolosità inerente alla ricaduta nel reato, si limita a riproporre una autonoma valutazione di minima gravità, così contrapponendo una propria analisi, che non dialoga con la sentenza impugnata, e non individua in fatto la denunciata violazione di legge - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge conseguente all'applicazione dell'art.81 cod. pen.
è manifestamente infondato poichè risulta assente la denunciata illegalità della pena, che solo consentirebbe un intervento di ufficio: a parte il dato, ammesso dalléimpugnante, della mancanza di un motivo di appello in argomento, non sussiste alcuna violazione della identità tra contestazione ed accertamento, poichè il capo di imputazione reca un chiarissimo riferimento alla pluralità di persone offese, il che implica un concorso formale di reati, secondo le indicazioni delle SSUU in argomento (sez. U, Sentenza n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 é 01) ed è sufficiente a garantire la coincidenza tra imputazione e sentenza, essendo del tutto pacifico che il richiamo alléarticolo applicabile è irrilevante, dovendo prevalere la descrizione del fatto (cfr da ultimo per tutte Sez. 1, Sentenza n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 01) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla c