Ordinanza — n. 30003/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOGO ALTE nato il 10/12/1990 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANNA PETRUZZELLIS; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 14/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 29/06/2020, nei confronti di BOGO ALTE in relazione al reato di cui all art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: - vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, che si assume possibile contenere per una ridotta gravità del fatto, motivo che risulta inammissibile, in quanto volto a sollecitare a questa Corte una diversa determinazione di merito, in luogo che segnalare i vizi richiamati dalla disposizione di cui all'art. 606 comma 1 lett e) cod ryttoc. pen. , in quanto non attingono in alcun modo il contenuto valutativo della sentenza, oggetto del vizio richiamato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 30003/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOGO ALTE nato il 10/12/1990 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANNA PETRUZZELLIS; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 14/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 29/06/2020, nei confronti di BOGO ALTE in relazione al reato di cui all art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: - vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, che si assume possibile contenere per una ridotta gravità del fatto, motivo che risulta inammissibile, in quanto volto a sollecitare a questa Corte una diversa determinazione di merito, in luogo che segnalare i vizi richiamati dalla disposizione di cui all'art. 606 comma 1 lett e) cod ryttoc. pen. , in quanto non attingono in alcun modo il contenuto valutativo della sentenza, oggetto del vizio richiamato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 esidente Estensore )DEPOSITATA IA