Ordinanza — n. 30002/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVELLINO LEONARDO nato a TARANTO il 06/11/1982 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18375/21 Novellino E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 1333,33 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che la prova della penale responsabilità dell'imputato (detenuto agli arresti domiciliari all'epoca dei fatti) era emersa a seguito della perquisizione personale e domiciliare che aveva consentito il ritrovamento di cocaina, già suddivisa in dosi, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, nonché della consulenza tossicologica disposta sulla sostanza sequestrata; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo omesso il giudice di esporre i motivi su cui essa si fondava; che il motivo di ricorso, oltre che generico, è manifestamente infondato perché afferente ad un asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra viceversa essere esistente e connotata da lineare logicità coerente con l'analitica disamina dei dati probatori; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30002/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18375/21 Novellino E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 1333,33 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che la prova della penale responsabilità dell'imputato (detenuto agli arresti domiciliari all'epoca dei fatti) era emersa a seguito della perquisizione personale e domiciliare che aveva consentito il ritrovamento di cocaina, già suddivisa in dosi, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, nonché della consulenza tossicologica disposta sulla sostanza sequestrata; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo omesso il giudice di esporre i motivi su cui essa si fondava; che il motivo di ricorso, oltre che generico, è manifestamente infondato perché afferente ad un asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra viceversa essere esistente e connotata da lineare logicità coerente con l'analitica disamina dei dati probatori; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende;
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVELLINO LEONARDO nato a TARANTO il 06/11/1982 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18375/21 Novellino
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 1333,33 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che la prova della penale responsabilità dell'imputato (detenuto agli arresti domiciliari all'epoca dei fatti) era emersa a seguito della perquisizione personale e domiciliare che aveva consentito il ritrovamento di cocaina, già suddivisa in dosi, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, nonché della consulenza tossicologica disposta sulla sostanza sequestrata; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo omesso il giudice di esporre i motivi su cui essa si fondava; che il motivo di ricorso, oltre che generico, è manifestamente infondato perché afferente ad un asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra viceversa essere esistente e connotata da lineare logicità coerente con l'analitica disamina dei dati probatori; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi