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Ordinanza — n. 30001/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30001/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30001/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKRANI EL HAJ (CUI 01K3A76) nato il 16/11/1982 avverso la sentenza del 12/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ALESSANDRIAeleterervvise-alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18274/21 Sakrani

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 337 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30001/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Parimenti inammissibile è il motivo con il quale si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con riguardo al reato di resistenza a pubblico ufficiale, non rientrando fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.4. Alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata.

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti traffico aggravato di cocaina consumo di canapa abuso di sostanze infrazioni riguardanti la canapa tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
pen., gli ha applicato su richiesta la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 337 cod. pen
per non avere valutato l'esistenza di cause di proscioglimento dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Parimenti inammissibile è il motivo con il quale si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKRANI EL HAJ (CUI 01K3A76) nato il 16/11/1982 avverso la sentenza del 12/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ALESSANDRIAeleterervvise-alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18274/21 Sakrani

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. El Haj Sakrani ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 337 cod. pen. nonché 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, unificati dal vincolo della continuazione, con le attenuanti generiche e l'esclusione della contestata recidiva. Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione perché -quanto ai reati di cui al d.P.R. 309/90- i fatti avrebbero dovuto essere ricondotti alla fattispecie "lieve" di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit.; deduce inoltre la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen. per non avere valutato l'esistenza di cause di proscioglimento dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.

2. Il ricorso, siccome presentato per motivi diversi da quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, si palesa inammissibile. Sulla scia di un orientamento già in precedenza consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).

In particolare, anche a seguito della richiamata "novella", la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252).

Nel caso di specie non si ravvisa alcuna manifesta incongruenza o errore, laddove il Giudice ha qualificato il fatto delineato nel capo di imputazione come delitto di detenzione a fini di spaccio di oltre 450 grammi di cocaina, pura al 95%, ex 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.

3. Parimenti inammissibile è il motivo con il quale si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con riguardo al reato di resistenza a pubblico ufficiale, non rientrando fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.4. Alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi nna Petr elli