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Ordinanza — n. 29999/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late filing and generic grounds under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29999/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a first-instance judgment imposing a prison sentence and fine for specific offenses, arguing the lower court failed to justify why immediate acquittal conditions were absent. The court rejected these claims because the grounds were legally non-permissible under the code and the appeal was filed late, violating the statutory time limit for filing.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1 cod. proc. pen.: Appeals based on generic grounds are inadmissible, and those filed outside the prescribed fifteen-day period following the hearing are likewise rejected.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds late filing criminal procedure code procedural costs intervenuta prescrizione ritiro della querela penale tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
pen.; che i motivi di ricorso, oltre che assolutamente generici, sono inammissibili perché non consentiti dalla legge, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; che inoltre il ricorso risulta proposto tardivamente (14 aprile 2021), in violazione del termine prescritto dall'art.
Art. 585, comma 1 cod. proc. pen.
pen.; che inoltre il ricorso risulta proposto tardivamente (14 aprile 2021), in violazione del termine prescritto dall'art. 585, comma 1, cod.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che Alex Stocco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi nove di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
309; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente l'assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOCCO ALEX nato a ROVIGO il 07/06/1983 avverso la sentenza del 23/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FERRARA4ate-aw.Liss-3440-pagti+ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18046/21 Stocco

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Alex Stocco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi nove di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente l'assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.; che i motivi di ricorso, oltre che assolutamente generici, sono inammissibili perché non consentiti dalla legge, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; che inoltre il ricorso risulta proposto tardivamente (14 aprile 2021), in violazione del termine prescritto dall'art. 585, comma 1, cod. proc. pen. di giorni quindici dalla lettura in udienza della sentenza, contestualmente motivata (23 marzo 2021); che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il Consigli