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Ordinanza — n. 29998/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper request for generic mitigating circumstances under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29998/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Hicham Jlaibi inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged the first-instance court's application of generic mitigating circumstances, arguing they were unlawfully denied. The court rejected this claim, noting that the lower tribunal had already granted these mitigations with a judgment of equivalence to the contested recidivism, rendering the appeal's core argument legally unfounded and procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; The appeal is inadmissible when the ground of cassation relies on a request for generic mitigating circumstances that is not permitted by law, as such requests must be explicitly raised in the indictment or initial complaint.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissibility of appeal Art. 448 c.p.p. judgment of equivalence recidivism mitigation procedural bar Cassazione appeal imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che Hicham Jlaibi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al contestato delitto di cui agli artt.
Art. 110, 81 cpv. cod. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che Hicham Jlaibi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al contestato delitto di cui agli artt.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JLAIBI HICHAM nato il 12/07/1992 avverso la sentenza del 26/04/2021 del TRIBUNALE di COMO„date a1/2wlse alle paptA; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18019/21 llaibi

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Hicham Jlaibi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al contestato delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 gli ha applicato su richiesta la pena di mesi otto di reclusione ed euro 1500,00 di multa; che il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche; che il motivo di ricorso, oltre che generico e manifestamente infondato -dal momento che il Tribunale ha, contrariamente all'assunto del difensore, motivatamente concesso le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva-, è inammissibile poiché non consentito dalla legge, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Anna Petruzzellis <,----) l í t IN CANC