Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper request for generic mitigating circumstances under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Hicham Jlaibi inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged the first-instance court's application of generic mitigating circumstances, arguing they were unlawfully denied. The court rejected this claim, noting that the lower tribunal had already granted these mitigations with a judgment of equivalence to the contested recidivism, rendering the appeal's core argument legally unfounded and procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; The appeal is inadmissible when the ground of cassation relies on a request for generic mitigating circumstances that is not permitted by law, as such requests must be explicitly raised in the indictment or initial complaint.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JLAIBI HICHAM nato il 12/07/1992 avverso la sentenza del 26/04/2021 del TRIBUNALE di COMO„date a1/2wlse alle paptA; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 18019/21 llaibi
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che Hicham Jlaibi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al contestato delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 gli ha applicato su richiesta la pena di mesi otto di reclusione ed euro 1500,00 di multa; che il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche; che il motivo di ricorso, oltre che generico e manifestamente infondato -dal momento che il Tribunale ha, contrariamente all'assunto del difensore, motivatamente concesso le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva-, è inammissibile poiché non consentito dalla legge, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Anna Petruzzellis <,----) l í t IN CANC