Ordinanza — n. 29997/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 1°/12/2020, la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia emessa il 3/3/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale Romina Chiesa era stata giudicata colpevole del delitto cui agli artt. 81 cpv., 416 cod. pen., 2, 8, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannata - con rito abbreviato - ala pena di quattro anni di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29997/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIESA ROMINA nato a BRESCIA il 27/06/1970 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 1°/12/2020, la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia emessa il 3/3/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale Romina Chiesa era stata giudicata colpevole del delitto cui agli artt. 81 cpv., 416 cod. pen., 2, 8, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannata - con rito abbreviato - ala pena di quattro anni di reclusione.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di merito avrebbe confermato la condanna - quanto al reato associativo di cui al capo 1) - con argomento viziato, riconoscendo la societas sceleris in forza di elementi insufficienti e palesemente travisati, a muover dall'epoca in cui l'attività delittuosa si sarebbe conclusa (circa un anno prima dell'avvio delle indagini), a palese conferma dell'assenza di un programma indefinito di reati. Il tenore delle intercettazioni telefoniche, peraltro, confermerebbe la natura limitata nel tempo e nella ideazione della condotta delittuosa, così come l'assenza di una struttura organizzata; ribadita, ancora, dallo stretto numero di soggetti che avrebbero gravitato intorno alla Chiesa, i quali, peraltro, avrebbero agito esclusivamente per un proprio tornaconto personale, come affermato dalla stessa sentenza, così da escludere ancor più la sussistenza di un vincolo stabile, oltre che un ruolo di vertice in capo all'imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi _di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).
In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dalla ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.
4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze istruttorie e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha riconosciuto il vincolo associativo di cui all'art. 416 cod. pen. in forza di plurimi elementi, descritti in modo diffuso dopo l'analisi dei numerosi reati fine (artt. 2 e 8, d. Igs. n. 74 del 2000), peraltro estranei all'oggetto del ricorso:
a) uno stabile accordo tra diversi soggetti (tra i quali la ricorrente, il padre Igino e Marco Bettanzana), rivolto alla perpetrazione di una serie indefinita di reati fiscali;
b) il costante riferimento alla ditta individuale della ricorrente (Living), come alle società a lei riferibili (tra cui New Living s.r.I., EUROCOPPER KFT, METALTRADE COMPANY KFT, DANUBIUS FEMEK KFT), da parte di molti soggetti economici interessati ad ottenere una copertura "cartolare" per acquisti effettuati in nero;
c) l'analoga' operazione compiuta dagli stessi enti amministrati (almeno di fatto) dalla Chiesa, con pagamenti effettuati a società estere apparenti venditrici e successivi prelievi di danaro in contante;
d) il notevole lasso di tempo - pari ad un quinquennio - lungo il quale il sistema (peraltro complesso e raffinato) si era sviluppato, con utilizzo di società "cartiere" già esistenti o di nuova ed apposita costituzione, come quelle di diritto ungherese. Una struttura ben articolata, dunque, che richiedeva costanti operazioni, anche sull'estero, e predisposizione di ampia documentazione; quel che - con argomento del tutto logico - la sentenza ha ritenuto irragionevole fosse stato allestito per la consumazione di pochi reati, risultando, piuttosto, funzionale ad una stabile e continua operatività. 4.1.
Con riguardo, poi, all'affermazione - presente anche nel ricorso - secondo cui gli illeciti fiscali sarebbero cessati nel 2017, ossia prima dell'avvio delle indagini, la Corte di appello ha congruamente evidenziato che tale circostanza non si pone in irrimediabile contrasto con la fattispecie associativa, non privando di alcuna efficacia gli elementi indiziari della societas, come sopra richiamati, in essere fin dal 2012. 4.2. Di seguito, la sentenza ha esaminato il ruolo della ricorrente, di vero vertice, insieme a quello di altri soggetti, valorizzando particolarmente le condotte del padre Igino (che aveva assunto cariche formali in numerose società utilizzate dall'associazione, anche ungheresi) e del Bettenzana.
Ancora, sono state richiamate le intercettazioni telefoniche, dalle quali emergeva la piena consapevolezza - in capo ai partecipi - di agire all'interno di un sistema illegale, peraltro senza necessità di precisare o specificare di volta in volta le condotte da tenere, ma operando "su un piano immediatamente esecutivo senza che traspaia la necessità di istruzioni o di comandi". Un'organizzazione, dunque, ben rodata, ben collaudata, nella quale tutti i partecipi era consapevoli dei meccanismi operativi, che - sebbene complessi - erano attuati da tutti all'unisono, "ciascuno evidentemente per un proprio personale tornaconto (quel che, peraltro, non è di ostacolo alla partecipazione a fattispecie associative, n.d.e.), ma comunque in modo funzionale al buon fine del progetto comune". 4.4.
Una motivazione del tutto ampia, rigorosa e solida, dunque, che non merita censura, non emergendo alcun vizio argomentativo o travisamento della prova, come invece contestato.
5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 giugno 2021