Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of structural motivation defects and improper re-evaluation of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal by Mario Bertani inadmissible, ordering him to pay the costs. The appellant argued that the lower court erroneously applied criminal law and failed to prove the non-occasional nature of his waste transport. The court rejected this, stating that the Supreme Court cannot re-evaluate facts or adopt new parameters beyond the structural coherence of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation's review of motivation defects is limited to structural coherence, prohibiting the re-evaluation of factual elements or the adoption of new assessment parameters.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTANI MARIO nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 22/09/1956 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/2/2021, la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia emessa il 20/1/2020 dal Tribunale di Mantova, con la quale Mario Bertani era stato giudicato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 152 del 2006 e condannato alla pena di tre mesi di arresto.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. Si contestano, in particolare, l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione con riguardo all'occasionalità della condotta illecita, che sarebbe stata negata in forza di mere supposizioni ed in assenza di accertamenti specifici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).
In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.
4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, la sentenza ha riconosciuto la colpevolezza dell'imputato - trovato alla guida di un autoveicolo carico di rifiuti speciali non pericolosi - sul presupposto che tale condotta rientrava appieno nei parametri indicati da questa Corte per la sussistenza del reato, perché espressione di attività non occasionale (per tutte, Sez. 3, n. 8193 del'11/2/2016, Revello, Rv. 266305: ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma primo, del d.
Igs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale). A tale proposito, la Corte di merito ha evidenziato che i rifiuti trasportati risultavano indicativi di una precedente attività preliminare di prelievo e cernita, prodromica al trasporto ed al successivo conferimento, quantomeno con riguardo a quelli riferibili a parti meccaniche (dischi freni e mozzi ruota) e pezzi di carrozzeria.
In forza di queste considerazioni, quindi, la sentenza ha fatto buon governo del costante e condiviso principio secondo cui il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (per tutte, Sez. 3, n. 36819 del 4/7/2017, Ricevuti, Rv. 270995); indici, all'evidenza, da valutare anche alternativamente, come nel caso di specie, dunque senza necessità che ricorrano tutti in modo congiunto.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa