Ordinanza — n. 29995/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Brescia con la quale Ceccarani Massimo e Vitali Carlo erano stati condannati, rispettivamente il primo per la violazione dell'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi d, f e g) e il secondo per la violazione dell'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi a, b e c), alle pene di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod.proc.pen, art. 521 cod.proc.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29995/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Ceccarani Carlo è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Ora non è più proponibile il ricorso personale dell'imputato.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CECCARANI MASSIMO nato a GALLIPOLI il 12/01/1960 VITALI CARLO nato a CISERANO il 13/07/1965 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Brescia con la quale Ceccarani Massimo e Vitali Carlo erano stati condannati, rispettivamente il primo per la violazione dell'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi d, f e g) e il secondo per la violazione dell'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi a, b e c), alle pene di giustizia.
2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati. 2.1. Ceccarani Carlo ricorre personalmente deducendo la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett.
b) cod.proc.pen. in relazione alla mancata declaratoria di non doversi procedere in relazione al capo d) per precedente giudicato ed eccepisce la prescrizione dei reati di cui ai capi d) ed f). 2.2. Vitali Carlo, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui agli artt. 521-522 cod.proc.pen. in relazione ai capi a), b) e c) dell'imputazione, assoluta genericità dei capi di imputazione e indeterminatezza della fattispecie in assenza di indicazione del danno causato. - Vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla affermazione della responsabilità penale dei capi a), b) e c).
Mancanza di prova della consapevolezza del Vitali, legale rappresentante della Francesca Rottami srl, della falsità soggettiva delle fatture emesse dalla Matec di Ceccarani Carlo, emittente delle stesse. - Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità penale del Vitali con riferimento alla confessione resa dal Ceccarani che aveva scagionato il Vitali. Mancata deduzione dei costi sostenuti in presenza di utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. - Violazione di legge in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso di Ceccarani Carlo è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Ora non è più proponibile il ricorso personale dell'imputato.
4. Il ricorso Vitali Carlo è inammissibile per la proposizione di censure meramente ripetitive di quelle già devolute al giudice dell'impugnazione e da quel giudice disattese con motivazione congrua, il che costituisce causa di inammissibilità. In ogni caso, sono anche manifestamente infondate. Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735).
Il principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni è ammissibile, nel caso in esame, per avere la Corte d'appello ripercorso, sulla base dell'appello, l'iter motivazionale per verificarne la coerenza e la tenuta con il compendio probatorio (Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056) ed aver esaminato le censure svolte.
4. Manifestamente infondata è la dedotta violazione di legge processuale ex art. 521 cod.proc.pen. La sentenza impugnata, in risposta alla censura difensiva che lamentava il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, ha evidenziato che i capi di imputazione esponevano gli elenchi delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalla MA.TEC. srl e dalla SAV Metalli srl nei confronti della Francesca Rottami srl e da questa registrate nella contabilità e portate quali elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali per gli anni 2011, 2012 e 2014, con i relativi importi e il relativo emittente. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia secondo cui non determina l'indeterminatezza del capo di imputazione neppure l'assenza di indicazione delle fatture a cui si riferisce l'imputazione (Sez. 3, n. 20858 del 07/11/2017, Dorini, Rv. 272788 — 01) ed ha disatteso con motivazione corretta la questione che viene nuovamente riproposta.
5. Nel merito, quanto al secondo e terzo motivo, il ricorso non ha miglior sorte. Deve premettersi che l'impugnazione è limitata all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 con riguardo all'emittente MA.TEC srl (con esclusione della SAV Metalli srl) e circoscritto al solo elemento soggettivo del reato ovvero la consapevolezza dell'inesistenza soggettiva delle fatture emesse da MA.TEC srl, alla consapevolezza che il reale fornitore dei metalli acquistati fosse la MA.TEC srl, il cui legale rappresentate Ceccarani, che aveva emesso le fatture per l'a vendita di rottami, aveva ammesso la inesistenza soggettiva ovvero che i rottami arrivavano da fornitori sconosciuti direttamente alla Francesca Rottami srl del Vitale.
Ciò premesso, la motivazione della Corte d'appello, in continuità con quella del Tribunale appare del tutto logica e coerente laddove a evidenziato plurimi elementi e circostanze sulla base delle quali ha ritenuto dimostrata la consapevolezza in capo al Vitali dell'inesistenza soggettiva delle fatture emessa da MA.TEC srl. Ti Ceccarani, che aveva ammesso il fatto, era il titolare della MA.TEC srl la cui sede sociale era presso un immobile di proprietà del Vitali ove era stabilito il domicilio fiscale, la società era una mera cartiera, priva di struttura operativa e mezzi, il Vitali sapeva che la merce arrivava da soggetti sconosciuti direttamente alla Francesca Rottami srl tramite trasportatori indicati dal Ceccarani, la società del Vitali era l'unica cliente della MA.TEC srl con un volume di affari ingente e di lunga durata.
Infine, il Vitali non aveva documentato accordi circa la compravendita della merce (cfr. 21-22). Quanto ali' ulteriore profilo sollevato va rilevato che già il Tribunale aveva correttamente calcolato l'Iva evasa (cfr. pag.
22) sul corretto rilievo che nel caso di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti viene a mancare il presupposto fondamentale per la detrazione dell'IVA e il contribuente che le utilizza nelle dichiarazioni non ha diritto alcuna alla detrazione ed ha calcolato l'ammontare dell'Iva evasa per ciascun anno. In tema di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, i costi relativi alle stesse non sono mai deducibili, con la conseguenza che la loro indicazione in dichiarazione configura una finalità di evasione e realizza un corrispondente profitto senza che rilevi in senso contrario la circostanza che, pur avendo sostenuto tali costi nei confronti del soggetto fittiziamente interposto, il destinatario della fattura sia tenuto a corrispondere nuovamente l'Iva al soggetto che ha realmente fornito la prestazione, quale normale conseguenza di ogni interposizione fittizia (Sez. 3, n. 29977 del 12/02/2019, Rv. 276289 - 01).
In tema di reati tributari, la regola della indeducibilità dei componenti negativi del reddito relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi (prevista dall'art. 14, comma 4-bis, I. n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in I. n. 44 del 2012), trova applicazione anche per i costi esposti in fatture che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi nell'ambito di una frode c.d. carosello, trattandosi di costi comunque riconducibili ad una condotta criminosa. (In motivazione, la Corte ha ribadito che la disposizione richiamata si limita a precisare una regola per le procedure di accertamento tributario ai fini delle imposte sui redditi, ma non ha alcuna incidenza sulla configurabilità delle condotte di dichiarazione fraudolenta punite dall'articolo 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 (Conf. sent. n. 43393/15, non massimata).(Sez. 3, n. 42994 del 07/07/2015, Rv. 265154 - 01).
A fronte di siffatta motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità e contraddittorietà sindacabili in questa sede, il ricorrente appare diretto ad una richiesta di rivalutazione del fatto e a chiedere un terzo grado di giudizio.
6. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione in un contesto nel quale l'incensuratezza di per ciò solo non vale al loro riconoscimento, elementi positivi di valutazione che neppure vengono allegati al ricorso per cassazione. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900) nell'ambito dei quali la mera incensuratezza non può costituire una valida ragione per il riconoscimento.
Non di meno, il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione.7. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa dell