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Ordinanza — n. 29994/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29994/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29994/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza del 12 ottobre 2019 la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a Gioacchino Orlandelli il 5 aprile 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Mantova alla pena di 11 mesi di reclusione, per i reati ex artt. 256-bis, comma 1, d.lgs. 152/2006 (capo 1) e 674 cod. pen. (capo 2), commessi in Pomponesco il 8 agosto 2016.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29994/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Corretta in diritto è poi la sentenza laddove ha ritenuto sussistente il deposito incontrollato di rifiuti. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti riguarda un'ipotesi di deposito «controllabile» cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, comma 1, lett. bb), d.lgs. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro (così Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schepis, Rv. 276009 - 01, in motivazione). 1.2.

Parole chiave

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oltraggio alla corte controllo dell'inquinamento inquinamento accidentale risarcimento per atto illecito inquinamento marino deposito di prodotti inquinanti

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Con il quarto motivo si deduce il vizio della motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Il ricorso, a pena di inammissibilità, ex art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDELLI GIOACCHINO nato a POMPONESCO il 16/02/1957 avverso la sentenza del 12/10/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 12 ottobre 2019 la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a Gioacchino Orlandelli il 5 aprile 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Mantova alla pena di 11 mesi di reclusione, per i reati ex artt. 256-bis, comma 1, d.lgs. 152/2006 (capo 1) e 674 cod. pen. (capo 2), commessi in Pomponesco il 8 agosto 2016.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità dell'appellante relativamente all'interpretazione dell'ipotesi di «rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata» di cui al primo capo d'imputazione. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al primo capo d'imputazione. Sarebbe stata omessa la motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo. 2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento al secondo capo di imputazione, quanto alla sussistenza della condotta concretamente molesta. 2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio della motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza per cui il reato di combustione illecita di rifiuti, previsto dall'art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006, si applica nei confronti di chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati, pericolosi o meno, mentre la fattispecie di cui all'art. 6 d.l. n. 172 del 2008 sanziona esclusivamente l'incendio di rifiuti pericolosi, speciali o meno, dovendo pertanto escludersi una piena coincidenza tra le due norme penali; cfr. Sez. 3, n. 17069 del 24/01/2019, Galati, Rv. 275905 - 01: la Corte ha ritenuto il reato di combustione illecita di rifiuti nel caso di incendio, all'interno di un terreno di proprietà dell'imputato, di due frigoriferi e di altri oggetti metallici considerati rifiuti non pericolosi. 1.1.

Corretta in diritto è poi la sentenza laddove ha ritenuto sussistente il deposito incontrollato di rifiuti. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti riguarda un'ipotesi di deposito «controllabile» cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, comma 1, lett. bb), d.lgs. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro (così Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schepis, Rv. 276009 - 01, in motivazione). 1.2.

La tesi esposta nel primo motivo è poi contraria al costante orientamento della giurisprudenza per cui il reato di combustione illecita di rifiuti, di cui all'art. 256-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è reato di pericolo concreto e di condotta, per la cui consumazione è irrilevante la verifica del danno all'ambiente (Sez. 3, n. 52610 del 04/10/2017, Sancilles, Rv. 271359 - 01).

2. Il secondo motivo è inammissibile poiché la questione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato non è stata dedotta con l'appello. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606 comma 3 cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Cass. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794, Spina).

3. Il terzo motivo è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Il motivo prospetta la tesi difensiva senza però confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata sulla condotta concretamente molesta.

4. Manifestamente infondato è il quarto motivo: la Corte di appello ha esplicitamente rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; con il motivo si propone solo una lettura alternativa del fatto senza realmente dimostrare perché la motivazione del rigetto sarebbe contraddittoria o manifestamente illogica. Il ricorso, a pena di inammissibilità, ex art. 581 cod. proc. pen. deve contenere l'enunciazione specifica:

a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;

c) delle richieste, anche istruttorie;

d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il ricorso è invece del tutto generico, perché non contiene tali enunciazioni specifiche.

5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d