Ordinanza — n. 29993/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Luigi Capasso e Santolo Capasso ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 novembre 2020 che ha confermato la condanna inflitta il 2 maggio 2011 dal Tribunale di Nola, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di un anno e 4 mesi di reclusione ed € 400 di multa per il reato ex art. 256 comma 2 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 29993/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 256 comma 2 lett.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPASSO LUIGI nato a AVELLINO il 21/02/1984 CAPASSO SANTOLO nato a SCISCIANO il 23/12/1957 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Luigi Capasso e Santolo Capasso ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 novembre 2020 che ha confermato la condanna inflitta il 2 maggio 2011 dal Tribunale di Nola, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di un anno e 4 mesi di reclusione ed € 400 di multa per il reato ex art. 256 comma 2 lett.
a) d.lgs. 152/2006 per l'illecito smaltimento di rifiuti (in Scisciano il 3 maggio 2016). 1.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza del reato. 1.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Si chiede inoltre la rideterminazione della pena, contenendola nel minimo edittale. 1.3. Sono poi state depositate note difensive sulla corretta applicazione degli artt. 183 e 256, comma 2, lett.
a) d.lgs. 152/2006 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Il motivo, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, prospetta questioni di merito ed in fatto; in sostanza si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. Il ricorso propone solo una rilettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione: tale valutazione è però, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; non integra infatti il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
La motivazione della sentenza impugnata non è stata neanche specificamente contestata. 2.2. Anche quanto alle circostanze attenuanti generiche con il secondo motivo si richiede una valutazione alternativa delle circostanze di fatto che la Corte di appello ha ritenuto inidonee per applicare le circostanze attenuanti generiche. 2.3. Con il ricorso si chiede poi la rideterminazione della pena: si tratta di un giudizio di merito che esula da quello di legittimità, mentre la pena inflitta è stata confermata con una motivazione immune da vizi logici e corretta in diritto, perché fondata sulla gravità del reato, quindi su un elemento ex art. 133 cod. pen.
3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25/06/2021. Il CbniqRre estensore Il P