Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29990/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating facts and ignoring appellate court's sound reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29990/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower courts erred by re-evaluating evidence regarding DVD files and failed to balance recidivism with mitigating circumstances. The court rejected this, stating that the Supreme Court cannot re-examine factual elements or adopt new parameters for fact-finding, as the appellate court's reasoning was logically sound and based on established trial records.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, and appeals based on alleged lack of balance between recidivism and mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is coherent and grounded in the trial record.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal re-evaluation of facts recidivism balancing appellate reasoning c.p.p. Art. 364 c.p.p. Art. 616 factual reconstruction mancanza di prova

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella
265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTINO VINCENZO nato a NAPOLI il 20/04/1957 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI; k

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10/11/2020, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 16/3/2018 dal locale Tribunale, con la quale Vincenzo Bottino era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 171-ter, comma 1, lett. a), e comma 2, lett.

a) e b), I. 22 aprile 1941, n. 633.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di merito avrebbe confermato la condanna con argomento palesemente viziato, dato che nessun elemento certo attesterebbe la colpevolezza del ricorrente; i DVD rinvenuti, infatti, sarebbero soltanto tre, e le immagini "demo" o "info" contenute nei file avrebbero avuto soltanto finalità promozionale. Si osserva, peraltro, che non sarebbe stato trovato alcun cliente, al momento del sopralluogo, e, soprattutto, non sarebbe stata eseguita alcuna perizia sul materiale, visionato dal verbalizzante solo in parte e senza precisazione del numero dei file e della durata dell'esame stesso. Quanto alla recidiva, poi, si lamenta che non sarebbe obbligatoria, ed avrebbe dovuto essere esclusa in considerazione del comportamento processuale e della risalenza nel tempo delle condotte. Infine, la Corte avrebbe dovuto bilanciare la recidiva stessa con le circostanze attenuanti generiche, così da irrogare una pena proporzionata al fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

4. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.

5. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che presso il negozio del ricorrente - rivenditore di prodotti informatici - erano stati rinvenuti 3 DVD di giochi XBOX masterizzati e due computer (di cui uno collegato ad un hard disk esterno) contenenti varie migliaia di file musicali e per videogiochi; questi - come precisato dal verbalizzante, che li aveva visionati - potevano esser utilizzati per masterizzare e dunque vendere al pubblico, senza dover detenere "materiale a terra".

In forza di tali elementi in fatto, qui non censurabili, la Corte ha quindi concluso che tutti i file, anche per il loro ingente numero, erano chiaramente detenuti a fine di illecita duplicazione, ossia per vendere ai clienti del negozio i programmi - illecitamente riprodotti - contenenti materiale musicale e videogiochi. 5.1. Di fronte a questa solida e rigorosa motivazione, peraltro, il ricorso (come premesso) si muove su argomenti di puro merito, inammissibili in questa sede: dal numero dei file esaminati dal verbalizzante alla durata della visione, dal contenuto delle immagini "demo" e "info" alla mancanza di una consulenza tecnica.

Quest'ultima, peraltro, irrilevante ed invocata in modo generico, come affermato dal Giudice di appello, dato che le risultanze istruttorie sopra richiamate risultavano già del tutto adeguate a fondare il giudizio di responsabilità.

6. Con riguardo, poi, al secondo motivo di censura, in punto di recidiva, basti osservare che questa non è stata riconosciuta come obbligatoria, quindi applicata in termini automatici, ma è stata sostenuta da più che adeguata motivazione (specie in ordine alle plurime condanne specifiche, dal 1996 al 2005), che il ricorso non prende affatto in esame, tantomeno contesta.

7. Infine, quanto al bilanciamento della stessa recidiva con le circostanze attenuanti generiche, si rileva ,che queste ultime sono state negate dalla Corte di appello, ancora con motivazione che sfugge ai motivi di impugnazione.

8. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 giugno 2021 liere estensor