Ordinanza — n. 29988/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA- La Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, con la quale - per quanto qui rileva - Piscopo Rachele era stata condannata, alla pena di quattro di arresto ed euro 15.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere abusivamente realizzato in assenza di permesso a costruire, un manufatto in pilastrini in ferro, tampognatura e copertura con lamiere coimbentate per mq 45, costituente un ambiente unico pavimentato con infissi e vano finestra e impianti, artt. 93-94, 64- 71 e 65-71 del medesimo decreto, accertato in Casoria il 06/10/2014. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo l'omessa dichiarazione di prescrizione del reato maturata in epoca anteriore alla sentenza impugnata dovendo essere considerata una diversa data di consumazione del reato in epoca precedente all'accertamento e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29988/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A fronte di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, trova dunque applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4). 5.- E' infine inammissibile anche il secondo motivo di ricorso.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCOPO RACHELE nato a CASORIA il 12/05/1962 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
RITENUTO IN FATTO
1. - La Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, con la quale - per quanto qui rileva - Piscopo Rachele era stata condannata, alla pena di quattro di arresto ed euro 15.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere abusivamente realizzato in assenza di permesso a costruire, un manufatto in pilastrini in ferro, tampognatura e copertura con lamiere coimbentate per mq 45, costituente un ambiente unico pavimentato con infissi e vano finestra e impianti, artt. 93-94, 64- 71 e 65-71 del medesimo decreto, accertato in Casoria il 06/10/2014. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo l'omessa dichiarazione di prescrizione del reato maturata in epoca anteriore alla sentenza impugnata dovendo essere considerata una diversa data di consumazione del reato in epoca precedente all'accertamento e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, con la quale si richiede sostanzialmente una rivalutazione del fatto in punto data di consumazione del reato. Del resto, dalla semplice lettura della sentenza impugnata, emerge che la stessa contiene una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente con riferimento alla data di consumazione del reato da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione. La sentenza impugnata, in risposta alla medesima censura difensiva, ha dato atto che all'atto dell'intervento della Polizia Municipale, il 06/10/2014, i lavori non erano terminati e che gli imputati (anche il marito deceduto) stavano completando il manufatto, sicchè l'interruzione dei lavori era conseguente al sequestro, momento a partire dal quale, cessa la permanenza e inizia a decorrere la prescrizione del reato.
Ogni diversa e alternativa determinazione dell'epoca di consumazione del reato, peraltro meramente riproduttiva della stessa prospettazione difensiva già devoluta i giudici dell'impugnazione e da quei giudici disattesi con motivazione immune di rilievi di illogicità, non può essere riproposta in questa sede implicando una valutazione del fatto preclusa alla corte di legittimità. 4. - Quanto alla prescrizione del reato (accertato il 06/10/2014), deve rilevarsi che la stessa non era maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata; trattandosi di reato contravvenzionale, trova infatti applicazione il termine complessivo di cinque anni, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., a cui devono aggiungersi 464 giorni di sospensione del corso della prescrizione sicchè il reato si è prescritto alla data 12/01/2021 in epoca successiva alla data della pronuncia della sentenza impugnata (15/12/2020).
A fronte di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, trova dunque applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4). 5.- E' infine inammissibile anche il secondo motivo di ricorso.
Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione, elementi che neppure nel ricorso per cassazione vengono allegati. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460;
Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). 6.- Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma,