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Ordinanza — n. 29987/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29987/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29987/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Martire Tarricone ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 25 gennaio 2021 che ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Foggia il 3 luglio 2018 alla pena di 6 mesi di reclusione ed C 5.500 di multa per il reato ex art. 40, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29987/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Parole chiave

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sanzione penale reati penali gravi recidiva nell'infrazione errore nella commisurazione della pena delitto esecuzione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARRICONE MARTIRE nato a CERIGNOLA il 02/01/1977 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Martire Tarricone ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 25 gennaio 2021 che ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Foggia il 3 luglio 2018 alla pena di 6 mesi di reclusione ed C 5.500 di multa per il reato ex art. 40, comma 1, lett.

b) d.lgs. 505/1995 (in Orta Nova in data anteriore e prossima al 4 marzo 2016). Con il primo motivo si deduce l'erronea valutazione di una prova decisiva con conseguenziale motivazione apparente e contraddittoria. Con il secondo motivo si deduce la mancanza o manifesta contraddittorietà della motivazione sulla quantificazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Il ricorso, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione delle prove; in sostanza si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa rispetto ad una risposta compiuta ai motivi di appello. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato: non risulta proposto alcun motivo di appello sulla pena.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606 comma 3 cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr.

Cass. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794, Spina).

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25/06/2021. Il C e estensore Il Presidente Giulio Sarno EPOSITATA y N