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Ordinanza — n. 29986/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding tax evasion calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29986/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant argued the lower court failed to address the calculation of evaded taxes and relied on aprioristic statements, but the appeal did not specifically contrast these points with the lower court's reasoning. The court ruled that the appeal ignored the specific factual and legal bases of the contested decision, rendering it non-compliant with statutory requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591, 616 c.p.p.; The appeal must specifically contrast the factual and legal grounds of the contested decision, and failure to do so renders it inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal specific grounds requirement tax evasion calculation criminal procedure law inadmissible appeal correlation of reasons costs of proceedings testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Corte costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARACINO ARMANDO nato a MONTEIASI il 09/09/1978 avverso l'ordinanza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Armando Saracino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 30 ottobre 2020 che ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Ravenna il 9 ottobre 2018 alla pena di un anno e 2 mesi di reclusione per i reati, commessi in concorso con Paolo Romano, ex art. 5 (in Ravenna il 30 settembre 2012), 4 d.lgs. 74/2000 (in Ravenna il 28 dicembre 2012) deducendo il vizio della motivazione sulla ritenuta responsabilità penale dell'imputato. La motivazione della sentenza si limiterebbe a critiche alla linea difensiva e ad affermazioni aprioristiche. Sarebbe poi omessa la risposta quanto al calcolo dell'ammontare delle imposte evase.

2. Il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 2.1. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. 2.2.

La sentenza impugnata, quanto alla responsabilità, si fonda sul richiamo alla testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria Raniero Regni, tale parte della motivazione non è stata specificamente contrastata. La motivazione sulla partecipazione del ricorrente alle vicende societarie è presente ed immune da vizi logici e si fonda sulla sottoscrizione di più documenti. La determinazione dell'imposta evasa è avvenuta mediante il richiamo alla testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria Raniero Regni e non si fonda su presunzioni bensì mediante un calcolo che ha tenuto conto anche dei costi. 2.3.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25/06/2021. Il 9iírv re estensore Il Presidente emeraro Giulio Sar