Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29985/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29985/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29985/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 12/10/2020, la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia emessa il 14/7/2017 dal locale Tribunale, con la quale Claudio De Martino era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di quattro mesi di reclusione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29985/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

Generato dall'IA
debito insoddisfatto inadempimento reiterato cattiva gestione crisi finanziaria irregolarità finanziarie termine di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO CLAUDIO nato a TARANTO il 06/03/1953 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/10/2020, la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia emessa il 14/7/2017 dal locale Tribunale, con la quale Claudio De Martino era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di quattro mesi di reclusione.

2. Propone ampio ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La motivazione stesa dalla Corte sarebbe palesemente viziata con riguardo al profilo soggettivo della condotta, nei termini della manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza; in particolare, la sentenza non avrebbe valutato che il De Martino si sarebbe trovato nell'impossibilità di adempiere all'obbligazione tributaria, per causa a lui non imputabile, ed avrebbe espresso ogni soluzione possibile per uscire dalla crisi di liquidità che avrebbe colpito la sua società, crisi egualmente non riferibile a colpa del ricorrente.

Quel che, peraltro, la stessa Corte avrebbe riconosciuto, poi però confermando comunque la condanna, in modo del tutto contraddittorio. Sotto altro profilo, gli indicatori riportati in sentenza per provare la colpevolezza risulterebbero errati od incompleti, come il riferimento al solo fatturato della società, in sé inutile senza l'esame del complessivo giro d'affari, sensibilmente diminuito tra il 2010 ed il 2013 (come analiticamente riportato). In sintesi, dunque, il De Martino sarebbe stato condannato pur a fronte di un comportamento commissivo - quello doveroso - palesemente impossibile da tenere, senza colpa alcuna, così che i Giudici avrebbero predicato la colpevolezza pur senza la rimproverabilità, in contrasto con gli ordinari canoni di giudizio.

Da ultimo, si contesta un'errata lettura della sentenza n. 918/2019 del Tribunale di Genova, che aveva assolto il ricorrente dalla medesima imputazione, relativamente all'anno di imposta successivo. E' stata depositata memoria a data 8/6/2021, che ribadisce gli argomenti richiamati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso - da valutare in modo unitario - risulta manifestamente infondato.

4. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

In tal Modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un plurimo vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito (e qui ampiamente richiamate), sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.

5. La più che diffusa censura, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta, ossia la colpevolezza dell'imputato - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile dal Giudice di legittimità. 5.1. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che l'omissione in rubrica - pacifica nella sua obiettività - ben poteva esser riferita al ricorrente anche sotto il profilo soggettivo, in forza di vari e significativi elementi.

In primo luogo, non era contestato (né lo è nel ricorso) che il De Martino avesse destinato la liquidità presente alla prosecuzione dell'attività produttiva; una scelta certamente mossa dall'esigenza di salvare la società, non da un fine di guadagno personale, ma comunque una precisa opzione imprenditoriale che aveva condotto - con coscienza e volontà - a soprassedere al versamento di quanto dovuto all'Erario. Ancora, la Corte di appello ha evidenziato che i fattori negativi indicati nel gravame - riduzione del fatturato della società (e soprattutto delle collegate), scadenza dei brevetti ventennali, insuccesso di strategie di mercato alternative - non potevano incidere sul profilo soggettivo in esame, confermando, dunque, che il mancato pagamento del dovuto doveva esser ricondotto ad una scelta arbitraria.

Del resto, a giudizio del Collegio di appello, tanto la crisi economica quanto la (citata) prossima scadenza dei brevetti non si erano verificati come fatti imprevisti ed improvvisi, al pari della scarsa efficacia delle nuove strategie. 5.2. Sotto diverso ma connesso profilo, poi, la sentenza ha preso in esame la pronuncia di assoluzione del Tribunale quanto all'anno di imposta 2013, in sé non vincolante in questa sede, ed ha riscontrato, per un verso, che questa era stata emessa su presupposti in parte diversi (un quadro ancor più deteriorato, con somme ancor maggiori), e, per altro verso, che la stessa aveva comunque dimostrato che la società aveva omesso il pagamento per due anni consecutivi, e per importi rilevanti.

Così da doversi ulteriormente escludere, quindi, l'imprevedibilità dell'evento e l'impossibilità incolpevole.5.3. Di seguito - e con argomento ancora congruo, che questa Corte non può superare con i dati contabili offerti dal ricorso - il richiamo al fatturato della società del De Martino, in crescita nel 2012 rispetto al precedente, ed in diminuzione solo dall'anno successivo. Ad evidenza, dunque, di una situazione non inquadrabile in una obiettiva impossibilità di adempiere. 5.4. Da ultimo, la sentenza ha evidenziato che l'imputato non aveva provato l'impraticabilità di opzioni alternative all'inadempimento, fino anche alla cessazione dell'attività; un evento che il ricorrente ha sì cercato di evitare, per ciò, tuttavia, assumendo - con piena consapevolezza - la responsabilità per l'omissione contestata.

Dal che, una pronuncia di condanna non censurabile, anche perché aderente al costante e condiviso indirizzo di questa Corte in forza del quale l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 dell'8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190); occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, n. 23796 del 21/3/2019, Minardi, Rv. 275967;

Sez. 3, n. 8352 del 24/6/2014, Schirosi, Rv. 263128; Sez. 3, n. 20266 dell'8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 5467 del 5/12/2013, Mercutello, Rv. 258055).

6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa dell