Ordinanza — n. 29984/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 29/10/2020, il Tribunale di Nocera inferiore rigettava la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione emesso a carico di Maria Grazia Ribeca, in esecuzione della sentenza pronunciata dal locale Tribunale nel 2001 e divenuta definitiva il 14/12/2002.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 125 cod. proc. pen, art. 173 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29984/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIBECA MARIA GRAZIA nato a ROMA il 01/05/1965 avverso l'ordinanza del 29/10/2020 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29/10/2020, il Tribunale di Nocera inferiore rigettava la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione emesso a carico di Maria Grazia Ribeca, in esecuzione della sentenza pronunciata dal locale Tribunale nel 2001 e divenuta definitiva il 14/12/2002.
2. Propone ricorso per cassazione l'stante, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. Il Giudice, violando la giurisprudenza della Corte EDU, avrebbe deciso senza alcuna concreta valutazione circa la proporzionalità della demolizione, da individuare in rapporto all'entità della compressione dell'interesse pubblico tutelato. La stessa ordinanza, peraltro, violerebbe gli artt. 125 cod. proc. pen., 173 cod. pen., perché emessa a fronte di un ordine di demolizione inopponibile alla ricorrente, in quanto estinto per prescrizione. Da ultimo, si lamenta la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., poiché la demolizione avverrebbe in contrasto con il criterio cronologico o con altro ragionevole criterio, come peraltro richiesto anche da un disegno di legge pendente in Parlamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
4. Con riguardo alla prima censura, si osserva che il Tribunale ne ha evidenziato in modo congruo la palese genericità, in quanto fondata soltanto sul richiamo astratto alla giurisprudenza della Corte EDU e senza alcun riferimento specifico alla vicenda in esame, della quale, infatti, nulla era stato riportato nell'incidente di esecuzione. In senso contrario, peraltro, non possono valere neppure le considerazioni del primo capoverso del motivo, che rimanda alla natura dell'illecito edilizio realizzato, alla sua assoluta necessità per la sopravvivenza della famiglia, così come alle limitate risorse economiche della stessa, che impedirebbero il reperimento di qualsiasi soluzione abitativa alternativa; si tratta, infatti,. di affermazioni di puro merito, peraltro astratte e prive di qualunque riferimento documentale o istruttorio e, come tali, inammissibili di fronte al Giudice di legittimità.
5. Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge anche quanto alla seconda censura, che invoca l'estinzione per prescrizione dell'ordine di demolizione in oggetto. Per costante e condivisa giurisprudenza, infatti, in materia di reati concernenti violazioni edilizie; l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso. (per tutte, Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540: in motivazione, la S.C. ha precisato che tali caratteristiche dell'ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di "pena" elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU).
6. Da ultimo, appare del tutto generica la contestata violazione degli artt. 3 e 97 Cost., sul presupposto che l'ordine di demolizione sarebbe stato emesso in difetto di un criterio cronologico o "di altro ragionevole criterio ancorato, ad es., alle caratteristiche costruttive o dimensionali delle opere da abbattere o alla natura del vincolo gravante sull'area (....) o anche al disvalore determinato dalla natura speculativa degli illeciti sanzionati". Si tratta, dunque, ancora di una censura vaga nel contenuto, priva di qualunque richiamo normativo e, anzi, fondata su un riferimento propriamente ipotetico - nell'an e nel quomodo - come un disegno di legge che si dice in discussione in Parlamento, senza peraltro alcuna indicazione specifica.
7. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 giugno 2021 liere este ore Il Preside