Ordinanza — n. 29982/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo con la quale Ales Gioacchino, Parrino Giuseppe (n. 18/07/1993) e Parrino Giuseppe (n. 11/07/1993) erano stati condannati, alla pena sospesa di mesi due di arresto e C 800,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 6 bis comma 2 della legge n. 401/89 per avere, in concorso tra loro, superato indebitamente la recinzione dello stadio in occasione dell'incontro di calcio Palermo-Sassuolo, accertato in Palermo il 23/09/2015.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod.pen, art. 175 cod.pen, art. 133 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29982/2021 — snpen · Corte di Cassazione: è inammissibile. Deve al riguardo richiamarsi l'affermazione secondo cui L'obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del beneficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione, siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all'art.133 cod. pen., legittimino la concessione del beneficio stesso (Sez. 3, n. 3431 del 04/07/2012, Maione, Rv. 254681 - 01). Il ricorrente non ha allegato di avere indicato circostanze specifiche nei motivi di appello e neppure nel ricorso per cassazione.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALES GIOACCHINO nato a PALERMO il 27/08/1997 PARRINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 18/07/1993 PARRINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 11/07/1993 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; d
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo con la quale Ales Gioacchino, Parrino Giuseppe (n. 18/07/1993) e Parrino Giuseppe (n. 11/07/1993) erano stati condannati, alla pena sospesa di mesi due di arresto e C 800,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 6 bis comma 2 della legge n. 401/89 per avere, in concorso tra loro, superato indebitamente la recinzione dello stadio in occasione dell'incontro di calcio Palermo-Sassuolo, accertato in Palermo il 23/09/2015.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi gli imputati, a mezzo dei difensori, e ne hanno chiesto l'annullamento, deducendo i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett.
b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di applicazione di cui all'art. 131 bis cod.pen. (motivo comune a tutti i ricorrenti). - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett.
b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento del beneficio di cui all'art. 175 cod.pen. (motivo di Parrino Giuseppe n. 11/07/1993). Il difensore di Parrino Giuseppe n. 11/07/1993 ha depositato memoria con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono inammissibili. Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta. La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità. Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.
Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.
Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen, richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ciò premesso, la sentenza impugnata ha escluso l'applicazione della speciale causa di non punibilità in considerazione del fatto che con la condotta di scavalcamento della recinzione dello stadio gli imputati erano entrati nel campo di gioco e tale condotta era idonea a generare pericolo per l'incolumità pubblica.
La motivazione non è per nulla carente né manifestamente illogica ed è fondata su elementi della condotta che denota un concreto e pericolo per l'incolumità tenuto conto della quantità di persone che affollano lo stadio durante un incontro di calcio e dell'effetto che avrebbe potuto generarsi da questa in termine di pericolo per coloro che si trovavano all'interno dell'impianto sportivo per effetto della condotta di costoro di invasione del campo di gioco. Anche il motivo sollevato dalla difensa di Parrino Giuseppe in punto mancanza di motivazione sul diniego di riconoscimento del beneficio di cui all'art. 175 cod.pen.
è inammissibile. Deve al riguardo richiamarsi l'affermazione secondo cui L'obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del beneficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione, siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all'art.133 cod. pen., legittimino la concessione del beneficio stesso (Sez. 3, n. 3431 del 04/07/2012, Maione, Rv. 254681 - 01). Il ricorrente non ha allegato di avere indicato circostanze specifiche nei motivi di appello e neppure nel ricorso per cassazione.
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro