Ordinanza — n. 29981/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Antonio Ferraro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza del Tribunale di Crotone, ha rideterminato la pena inflitta in 2 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato ex art. 6, commi 1,2 e 6, legge 401/1989, commesso il Crotone il 25 marzo 2014. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; il reato non si sarebbe mai integrato. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 157 cod. pen.; la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 157 cod. pen; Ordinanza — n. 29981/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 6, commi 1,2 e 6, legge 401/1989, commesso il Crotone il 25 marzo 2014. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; il reato non si sarebbe mai integrato. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 157 cod. pen.; la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO ANTONIO nato a CROTONE il 16/10/1987 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Antonio Ferraro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza del Tribunale di Crotone, ha rideterminato la pena inflitta in 2 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato ex art. 6, commi 1,2 e 6, legge 401/1989, commesso il Crotone il 25 marzo 2014. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; il reato non si sarebbe mai integrato. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 157 cod. pen.; la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato.
2. Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili per genericità; il ricorso non esamina la motivazione della sentenza impugnata, non indica le ragioni dell'insussistenza del reato e non indica neanche in cosa si sarebbe sostanziato il vizio della motivazione. Manifestamente infondato è poi il motivo sulla prescrizione, posto che il termine massimo di prescrizione è di 7 anni e 6 mesi e non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello.
3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25/06/2021. Il C re estensore Il Presidente eme