Ordinanza — n. 29978/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Andrea Martini ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14 gennaio 2021 della Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna inflitta al ricorrente dal Tribunale di Rovigo il 13 febbraio 2019, per il reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000 (in Megliadino San Vitale il 27 settembre 2011 ed il 26 settembre 2012). 1.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione per il travisamento della testimonianza dell'ufficiale della Guardia di Finanza Roberto Santucci del 13 febbraio 2019 che proverebbe l'assenza dell'elemento oggettivo del reato contestato all'imputato ed in particolare il dubbio sull'effettiva inesistenza delle operazioni. Nel motivo si fa poi riferimento agli omessi accertamenti della Guardia di Finanza, alle dichiarazioni di Girardi e Zigiotto sottratte al contraddittorio, al valore probatorio del processo verbale di constatazione. 1.2. Con il secondo motivo si deduce l'omessa valutazione dei motivi di appello in particolare sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2 d.lgs. 74/2000; Ordinanza — n. 29978/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINI ANDREA nato a MONTAGNANA il 28/04/1975 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Andrea Martini ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14 gennaio 2021 della Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna inflitta al ricorrente dal Tribunale di Rovigo il 13 febbraio 2019, per il reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000 (in Megliadino San Vitale il 27 settembre 2011 ed il 26 settembre 2012). 1.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione per il travisamento della testimonianza dell'ufficiale della Guardia di Finanza Roberto Santucci del 13 febbraio 2019 che proverebbe l'assenza dell'elemento oggettivo del reato contestato all'imputato ed in particolare il dubbio sull'effettiva inesistenza delle operazioni. Nel motivo si fa poi riferimento agli omessi accertamenti della Guardia di Finanza, alle dichiarazioni di Girardi e Zigiotto sottratte al contraddittorio, al valore probatorio del processo verbale di constatazione. 1.2. Con il secondo motivo si deduce l'omessa valutazione dei motivi di appello in particolare sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
2. Il primo motivo è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 2.1. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
La Corte di appello ha indicato in più pagine tutti gli elementi dì prova dimostrativi dell'inesistenza delle operazioni economiche rappresentate nelle fatture; il motivo non si confronta con tale motivazione. 2.2. Quanto al teste Santucci, la Corte di appello ha specificamente risposto al motivo di appello valutando la testimonianza. Né è dimostrato che la Corte di appello sia incorsa nel travisamento della testimonianza, neanche riportata nel ricorso. Secondo Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774, si ha il vizio di travisamento della prova dichiarativa quando abbia un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la tangibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia,inopinatamente tratto: non sussiste invece detto vizio laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesìma (cfr. nello stesso senso Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancíni, Rv. 272406).
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha motivato sull'esistenza del dolo specifico a pagina 7 della sentenza impugnata; per altro il motivo di appello sull'insussistenza del dolo specifico è riportato a pagina 5 della sentenza impugnata.
4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25/06/2021. Il Cot