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Ordinanza — n. 29977/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29977/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29977/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Belluno, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta a Pierobon Luca, nella misura di mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 10 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per un ammontare di C 218.739,57. In data 19/09/2013. 2. — Avverso la sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo 1) la violazione di legge in relazione aglio artt. 190, 495, 602, 507 cod.proc.pen. e art. 111 Cost e 6 Cedu, 523, 524 cod.proc.pen.

Regesto Legislator

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art. 603 comma 3 cod.proc.pen, art. 602 comma 4 cod.proc.pen, art. 523 cod.proc.pen, art. 195 cod.proc.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29977/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La corte territoriale avrebbe esercitato i poteri officiosi, ex art. 507 e 603 cod.proc.pen., con riferimento alla acquisizione della prova di rilascio della certificazione ai sostituiti, in violazione di legge e senza contraddittorio. La corte territoriale avrebbe sopperito alle carenze probatorie con l'integrazione probatoria senza pronunciare sentenza di assoluzione ed avrebbe fondato la responsabilità sulle dichiarazioni de relato Zampieri e sull'acquisizione delle certificazioni e dei modelli CUD.

Parole chiave

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obbligo di pagamento sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento tardivo pagamento delle spese fatture impagate

Disposizioni normative citate

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art. 603 comma 3 cod.proc.pen
Ciò premesso, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei poteri officiosi di cui dispone ai sensi dell'art. 603 comma 3 cod.proc.pen.
art. 602 comma 4 cod.proc.pen
art. 523 cod.proc.pen
602 comma 4 cod.proc.pen., nel dibattimento di appello si osservano le disposizioni di cui all'art. 523 cod.proc.pen.
art. 195 cod.proc.pen
art. 616 c.p
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIEROBON LUCA nato a BELLUNO il 10/12/1961 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Belluno, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta a Pierobon Luca, nella misura di mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 10 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per un ammontare di C 218.739,57. In data 19/09/2013. 2. — Avverso la sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo 1) la violazione di legge in relazione aglio artt. 190, 495, 602, 507 cod.proc.pen. e art. 111 Cost e 6 Cedu, 523, 524 cod.proc.pen.

La corte territoriale avrebbe esercitato i poteri officiosi, ex art. 507 e 603 cod.proc.pen., con riferimento alla acquisizione della prova di rilascio della certificazione ai sostituiti, in violazione di legge e senza contraddittorio. La corte territoriale avrebbe sopperito alle carenze probatorie con l'integrazione probatoria senza pronunciare sentenza di assoluzione ed avrebbe fondato la responsabilità sulle dichiarazioni de relato Zampieri e sull'acquisizione delle certificazioni e dei modelli CUD.

2) la violazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità penale fondata sulle dichiarazioni testimoniali all'esito dell'integrazione probatoria e della documentazione acquisita sotto il profilo dell'assenza dell'elemento soggettivo del reato in presenza di crisi economica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi anche, in parte, diretti ad una rivalutazione del fatto con riguardo alla rilevanza della crisi economica quale elemento di esclusione del dolo. Il primo motivo di ricorso è, sotto tutte le prospettazioní difensive, manifestamente infondato. La critica ai poteri officiosi del giudice di impugnazione di integrazione probatoria è manifestamente infondata. La corte territoriale, preso atto che a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 24782 del 2018 per i fatti pregressi al 2015, ai fini della prova del rilascio di sostituiti delle certificazioni attestanti la corresponsione delle retribuzioni, non era sufficiente la sola acquisizione del mod. 770, ha disposto d'ufficio, ritenendola assolutamente necessaria, l'assunzione della testimonianza dell'operante di PG, Santollí il quale, sentito nella successiva udienza in appello, ha riferito in merito al rilascio della certificazione ai sostituiti, al loro ammontare e produceva le certificazioni e CUD dei dipendenti ricevuti dal soggetto intermediario che le aveva redatte per conto della società dell'imputato.

Ciò premesso, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei poteri officiosi di cui dispone ai sensi dell'art. 603 comma 3 cod.proc.pen. ed ha correttamente motivato l'assoluta necessità dell'acquisizione della prova dei reato, con ordinanza emessa nel contraddittorio delle parti e con rinvio ad una successiva udienza per l'assunzione delle prove.Rileva, il Collegio, che a mente dell'art. 602 comma 4 cod.proc.pen., nel dibattimento di appello si osservano le disposizioni di cui all'art. 523 cod.proc.pen. norma che al comma 6, prevede che la possibilità che la discussione venga interrotta per l'assunzione di prove nuove nel caso di assolta necessità.

Da cui la manifesta infondatezza della censura dal momento in presenza di tutti i presupposti la corte territoriale ha motivato l'assoluta necessità dell'acquisizione di nuove prove e le ha assunte nel contraddittorio delle parti alla successiva udienza. Nessuna violazione dei principi costituzionali e sovranazionali appare prospettabile. Infine, la corte territoriale ha utilizzato le prove (testimoniali e documentali) acquisite nel contraddittorio delle parti a nulla rilevando la mancata assunzione della testimonianza de relato dell'intermediario che aveva redatto le certificazioni e i CUD, non avendo la parte richiesto la prova ai sensi dell'art. 195 cod.proc.pen.

5. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso in punto rilevanza della crisi economica quale causa di esclusione del solo, meramente ripetitivo della medesima censura svolta ai giudici di appello e da quei giudici disattesa con motivazione immune da censure. La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha rilevato che l'ammissione al concordato preventivo (2014) era successiva alla commissione del reato e pertanto non rilevava, che l'imputato non aveva assolto all'onere dimostrativo secondo i parametri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità sulla non imputabilità della crisi economica e sulla misure intraprese per farvi fronte, anche con ricorso a mezzi personali evidenziando la genericità delle allegazioni difensiva (pag. 3). A fronte di siffatta motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità e contraddittorietà sindacabili in questa sede, il ricorrente appare diretto ad una richiesta di rivalutazione del fatto e a chiedere un terzo grado di giudizio.

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25/06/2021 Il Consto er- -stensore Il Presidente I Ema