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Ordinanza — n. 29976/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29976/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29976/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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- La Corte d'appello di Lecce in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce con la quale Ruberti Agostino era stato condannato, alla pena di sette mesi di arresto ed euro 20.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 181 d.lvo n. 42 del 2004, fatto accertato 1'11/09/2015, ha ridotto la pena detentiva in mesi cinque di reclusione. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la carenza di motivazione circa la valutazione della desistenza volontaria definitiva ai fini dell'individuazione della cessazione della permanenza sicchè i reati erano prescritti nonché in punto diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod.pen, art. 133 cod.pen, art. 129 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29976/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A fronte di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (da ultimo Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119).

Parole chiave

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riduzione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale remissione della pena attenuazione libera della pena pentito delitto

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod.pen
art. 133 cod.pen
Ora, il ricorrente censura la sentenza sul punto perché non avrebbe preso in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen.
art. 129 c.p
A fronte di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBERTI AGOSTINO nato a GAGLIANO DEL CAPO il 04/11/1957 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

1. - La Corte d'appello di Lecce in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce con la quale Ruberti Agostino era stato condannato, alla pena di sette mesi di arresto ed euro 20.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 181 d.lvo n. 42 del 2004, fatto accertato 1'11/09/2015, ha ridotto la pena detentiva in mesi cinque di reclusione. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la carenza di motivazione circa la valutazione della desistenza volontaria definitiva ai fini dell'individuazione della cessazione della permanenza sicchè i reati erano prescritti nonché in punto diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, con la quale si richiede sostanzialmente una rivalutazione del fatto in punto valutazione del momento di decorrenza del termine di prescrizione e meramente riproduttivo dei medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Del resto, dalla semplice lettura della sentenza impugnata, emerge che la stessa contiene una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente sia in riferimento alla individuazione della data della cessazione della permanenza e dell'assenza di dimostrazione di una desístenza definitiva antecedente alla data di accertamento del 11/09/2015, tenuto conto che parte dei lavori in difformità erano ancora al grezzo sicchè doveva ritenersi la desistenza temporanea e considerato che i testi della difesa non aveva offerto un apporto conoscitivo specifico sul punto.

Dunque, la cessazione della permanenza doveva essere individuata nella data di accertamento, momento nel quale decorre la prescrizione. Tenuto conto del tempo a prescrivere pari a cinque anni e della sospensione del corso della prescrizione Covid pari a 64 giorni, il reato non era ancora prescritto alla data di pronuncia della sentenza di appello del 05/10/2020.

4. E' anche inammissibile anche il secondo motivo di ricorso. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900) nell'ambito dei quali la mera incensuratezza non può costituire una valida ragione per il riconoscimento.

Ciò premesso, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi qui ricordati ed ha escluso le menzionate attenuanti sul rilievo che la mera incensuratezza non poteva per ciò solo fondare il riconoscimento e l'imputato non aveva indicato quale altra situazione meritevole di valutazione in tal senso. Ora, il ricorrente censura la sentenza sul punto perché non avrebbe preso in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. Anche sotto questo profilo il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti, nel menzionato giudizio il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconos'cimento del beneficio (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419).

5. A fronte di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (da ultimo Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119).

6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 71 processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,