Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29975/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29975/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29975/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 12/11/2020, la Corte di appello di Campobasso, in riforma della pronuncia emessa il 24/6/2019 dal Tribunale di Isernia, dichiarava Nicandro Antonelli colpevole del delitto di cui all'art. 6-ter, I. 13 dicembre 1989, n. 401, e lo condannava alla pena di quattro mesi di reclusione e 667,00 euro di multa 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte avrebbe superato la pronuncia assolutoria di primo grado con argomento del tutto carente, oltre che con travisamento della prova; in particolare, non sarebbe stato compiuto alcun accertamento sul fumogeno che il ricorrente avrebbe portato con sé, mai sequestrato, non potendosi verificare nulla, dunque, quanto alla pericolosità concreta della stessa condotta.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29975/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti prodotto infiammabile pericolo di traffico di stupefacenti agente inquinante dell'atmosfera esame dell'alito dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONELLI NICANDRO nato a VENAFRO il 05/05/1981 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/11/2020, la Corte di appello di Campobasso, in riforma della pronuncia emessa il 24/6/2019 dal Tribunale di Isernia, dichiarava Nicandro Antonelli colpevole del delitto di cui all'art. 6-ter, I. 13 dicembre 1989, n. 401, e lo condannava alla pena di quattro mesi di reclusione e 667,00 euro di multa 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte avrebbe superato la pronuncia assolutoria di primo grado con argomento del tutto carente, oltre che con travisamento della prova; in particolare, non sarebbe stato compiuto alcun accertamento sul fumogeno che il ricorrente avrebbe portato con sé, mai sequestrato, non potendosi verificare nulla, dunque, quanto alla pericolosità concreta della stessa condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. La Corte di merito ha riformato la sentenza di primo grado sul presupposto che l'imputato aveva detenuto un fumogeno, all'interno di uno stadio ed in occasione di un incontro di calcio ufficiale; in tal modo, cl.unque, il Collegio ha fatto corretta applicazione della norma contestata - art. 6-ter, I. n. 401 del 1989 - che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere.

5. Il possesso di un fumogeno all'interno di uno stadio - pacifico nel caso di specie - integra appieno, dunque, la stessa previsione normativa, con la quale il legislatore ha compiuto una valutazione ex ante della pericolosità della condotta, anticipando la soglia di responsabilità penale alla luce della rilevanza dell'interesse tutelato, quale l'ordine pubblico e la sicurezza in occasione di manifestazioni sportive. Una presunzione iuris tantum di pericolosità, dunque, a fronte della quale il ricorrente non ha offerto alcun elemento di segno contrario, infatti neppure citato nell'impugnazione; che, pertanto, deve esser dichiarata inammissibile.

6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 giugno 2021 Il igliere estensore Il Presidente Giulio