Ordinanza — n. 29974/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 2/2/2021, la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia emessa l'11/3/2019 dal locale Tribunale, con la quale Francesco De Rosa era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 349, 334 cod. pen. e condannato alla pena di due anni, tre mesi di reclusione e ottocento euro di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29974/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA FRANCESCO nato a GRAGNANO il 26/02/1968 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2/2/2021, la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia emessa l'11/3/2019 dal locale Tribunale, con la quale Francesco De Rosa era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 349, 334 cod. pen. e condannato alla pena di due anni, tre mesi di reclusione e ottocento euro di multa.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo travisamento della prova ed illogicità della motivazione. La Corte di merito non avrebbe spiegato quali elementi indurrebbero a ritenere che la violazione dei sigilli sarebbe stata eseguita dall'imputato e non, invece, da chi deteneva le macchine prima che venissero consegnate all'altro; nessuna prova, infatti, avrebbe accertato quale fosse la condizione dei beni al momento del trasferimento dell'incarico di custode, così che - non risultando alcun riscontro a carico - il De Rosa avrebbe dovuto essere assolto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).
In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.
4. La doglianza, inoltre, non considera che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, la sentenza - anche richiamando la pronuncia di primo grado - ha evidenziato che:
a) i due apparecchi slot - di proprietà del ricorrente - erano stati sequestrati ad Angelo Albano, gestore di un circolo ricreativo;
b) l'unico soggetto ad avere interesse alla rimozione dei sigilli (e riapposizione su altre macchine) era, per l'appunto, il De Rosa;
c) questa conclusione trovava conferma nell'assenza di qualunque rilievo o segnalazione, da parte dello stesso soggetto, al momento in cui era stato nominato custode, ricevendo in consegna i due apparecchi;
d) nessuno, tranne l'imputato, poteva accedere al locale nel quale questi oggetti erano stati lasciati, peraltro insieme a numerosi altri;
e) richiesto dagli inquirenti di mettere a disposizione gli stessi apparecchi per un controllo, il De Rosa aveva ritardato l'ispezione, adducendo scuse di vario genere, come da deposizione del teste Pagano.
5. Dal che, una motivazione che non solo si è fatta ampiamente carico della questione, in contrasto con la lettera del ricorso, ma l'ha affrontata con argomento del tutto logico e congruamente legato agli esiti del dibattimento.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 giugno 20