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Ordinanza — n. 29971/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29971/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29971/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo, con la quale Sclafani Salvatore era stato condannato per i reati di cui all'art. 171 ter comma 2, I. n. 633 del 1941 e art. 648 cod.pen. alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione e C 500,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 648 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29971/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, con un unico motivo di ricorso la violazione di legge in relazione alla errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 cod.pen. e mancanza di apparato argomentativo della conferma della responsabilità penale dell'imputato.

Parole chiave

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ricettazione reati contro il patrimonio violazione del diritto d'autore diritto di riproduzione restrizione del diritto d'autore impiego illecito di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod.pen
633 del 1941 e art. 648 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCLAFANI SALVATORE nato a PALERMO il 20/11/1970 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo, con la quale Sclafani Salvatore era stato condannato per i reati di cui all'art. 171 ter comma 2, I. n. 633 del 1941 e art. 648 cod.pen. alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione e C 500,00 di multa.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, con un unico motivo di ricorso la violazione di legge in relazione alla errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 cod.pen. e mancanza di apparato argomentativo della conferma della responsabilità penale dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbero elementi per argomentare la sussistenza del reato di ricettazione. Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735).

Ciò premesso si tratta di un assunto puntualmente smentito dalla lettura della sentenza di primo grado che avendo il giudice dell'impugnazione condiviso la ricostruzione dei fatti, si integra con quella impugnata, da cui emerge che la prova dell'illecita duplicazione dei supporti detenuti per la vendita derivava dalle peculiari caratteristiche di questi e dall'assenza di allegazioni di segno contrario da parte dell'imputato. La motivazione non solo è presente ma altresì adeguata e corretta in diritto, rispetto alla quale non è ravvisabile il vizio di motivazione. 4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle r,\ ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/06/2021 Il Consigl' re ensore I