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Ordinanza — n. 29970/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29970/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29970/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Carlo Alberto Chichiarelli ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia del 25 novembre 2020 emessa a seguito della camera di consiglio e dell'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal ricorrente. Si deducono il vizio di violazione di legge, per la sostanziale omessa valutazione dell'atto di opposizione, dei documenti prodotti e delle memorie.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29970/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Parole chiave

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esame di cassazione cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate ritiro della domanda di revisione impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHICHIARELLI CARLO ALBERTO nato in ARGENTINA il 09/02/1955 avverso l'ordinanza del 25/11/2020 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA Elato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Carlo Alberto Chichiarelli ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia del 25 novembre 2020 emessa a seguito della camera di consiglio e dell'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal ricorrente. Si deducono il vizio di violazione di legge, per la sostanziale omessa valutazione dell'atto di opposizione, dei documenti prodotti e delle memorie.

2. Il ricorso è inammissibile, poiché l'ordinanza de quo non è impugnabile con il ricorso per cassazione. Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale, è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale e, pertanto, non possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione (Sez. 6, n. 23048 del 04/04/2017, Magliola, Rv. 270488 - 01).

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25/06/2021. Il C.T.) igli re estensore Il Presidente L