Ordinanza — n. 29969/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 16/1/2017, la Corte di appello di Ancona, previo riconoscimento e bilanciamento di circostanze, riduceva la pena irrogata il 10/6/2015 dal Tribunale di Fermo a In Man Zheng, con riguardo al reato dì cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di merito avrebbe confermato la condanna senza confrontarsi con i motivi di gravame, specifici e meritevoli di una risposta puntuale, non di una motivazione apparente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29969/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHENG JIN MAN nato il 13/09/1960 avverso la sentenza del 16/01/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16/1/2017, la Corte di appello di Ancona, previo riconoscimento e bilanciamento di circostanze, riduceva la pena irrogata il 10/6/2015 dal Tribunale di Fermo a In Man Zheng, con riguardo al reato dì cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di merito avrebbe confermato la condanna senza confrontarsi con i motivi di gravame, specifici e meritevoli di una risposta puntuale, non di una motivazione apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile, perché all'evidenza generico. L'atto, in particolare, lamenta la carenza motivazionale della pronuncia di appello, sul fondamento che la Corte non avrebbe risposto a specifici motivi di gravame; nulla, tuttavia, viene precisato con riguardo al contenuto di questi motivi, ad esempio alla loro attinenza a profili oggettivi o soggettivi dell'imputazione, oppure alla pena. Dalla lettura della sentenza impugnata, peraltro, emerge una motivazione nient'affatto apparente, ma del tutto congrua e logica, che ha riconosciuto la colpevolezza dell'imputato non con mero richiamo per relationem alla pronuncia di primo grado, ma con argomento autonomo e diffuso; con il quale, in particolare, sono state richiamate le emergenze istruttorie (soprattutto documentali) che confermavano la contestazione di cui all'art. 2 in rubrica, ossia l'impiego in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti, così da indicare elementi passivi fittizi.
Emergenze istruttorie sulle quali, inoltre, il ricorso non spende un'effettiva considerazione, una reale censura, così da imporsi ulteriormente una dichiarazione di inammissibilità.
4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 giugno 2021 Il Co sigliere estensore Il Prèsidente co Meng e- Giulio Sarno JLL- b:}EPOSIT