Ordinanza — n. 29968/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA- Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Torino ha applicato, a Brancaccio Ivano la pena concordata, per il reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di anni uno di reclusione. 2. - Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando la nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione. 3. - Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 27 Cost; Ordinanza — n. 29968/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Koumya, Rv. 234824). Quanto al profilo della mancata osservanza dell'obbligo di motivazione che deve assistere la sentenza di applicazione di pena, come delineato dalle SU n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135, seguita da Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270, esso è manifestamente infondato essendo la sentenza impugnata motivata con riferimento a tutti i suddetti requisiti (positivi e negativi) e contenendo, peraltro, elementi specifici dai quali è stata desunta la prova della commissione dei fatti contestati (c.n.r. dell'agenzia delle entrate), e la valutazione negativa delle cause ex art. 129 cod.proc.pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCACCIO IVANO nato a TORINO il 22/02/1974 avverso la sentenza del 15/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO Elato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Torino ha applicato, a Brancaccio Ivano la pena concordata, per il reato di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di anni uno di reclusione. 2. - Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando la nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione. 3. - Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.
Koumya, Rv. 234824). Quanto al profilo della mancata osservanza dell'obbligo di motivazione che deve assistere la sentenza di applicazione di pena, come delineato dalle SU n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135, seguita da Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270, esso è manifestamente infondato essendo la sentenza impugnata motivata con riferimento a tutti i suddetti requisiti (positivi e negativi) e contenendo, peraltro, elementi specifici dai quali è stata desunta la prova della commissione dei fatti contestati (c.n.r. dell'agenzia delle entrate), e la valutazione negativa delle cause ex art. 129 cod.proc.pen.
4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa de