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Ordinanza — n. 29964/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29964/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29964/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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- La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con la quale Chiarini Fabrizio era stato condannato, alla pena sospesa di mesi quattro di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 per l'omesso versamento iva per l'ammontare complessivo di C 447.080,82 per l'anno di imposta 2012. Commesso in Milano il 27/12/2013. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione, censurando il provvedimento, sotto il profilo della violazione di legge per erronea interpretazione della legge penale ex art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e vizio di motivazione, nella parte in cui non avrebbe dato rilievo, quale causa di esclusione dell'elemento soggettivo, alla crisi di liquidità in cui versava l'azienda amministrata dal medesimo.

Regesto Legislator

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art. 45 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29964/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) ed è anche diretto a richiedere una lettura dei fatti alternativa in punto rilevanza della crisi di liquidità ai fini dell'esclusione del dolo a quella già effettuata dai giudici di appello ed è anche manifestamente infondato con riguardo alla rilevanza di una causa di forza maggiore ex art. 45 cod.pen. e al rilievo della crisi economiche quale causa di esclusione del dolo.

Parole chiave

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assoggettamento all'IVA dichiarazione fiscale tardiva arretrati d'imposta rimborso dell'IVA indagine per frode iva fatture impagate

Disposizioni normative citate

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art. 45 cod.pen
243838) ed è anche diretto a richiedere una lettura dei fatti alternativa in punto rilevanza della crisi di liquidità ai fini dell'esclusione del dolo a quella già effettuata dai giudici di appello ed è anche manifestamente infondato con riguardo alla rilevanza di una causa di forza maggiore ex art. 45 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARINI FABRIZIO nato a MILANO il 20/05/1967 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

1. - La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con la quale Chiarini Fabrizio era stato condannato, alla pena sospesa di mesi quattro di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 per l'omesso versamento iva per l'ammontare complessivo di C 447.080,82 per l'anno di imposta 2012. Commesso in Milano il 27/12/2013. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione, censurando il provvedimento, sotto il profilo della violazione di legge per erronea interpretazione della legge penale ex art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e vizio di motivazione, nella parte in cui non avrebbe dato rilievo, quale causa di esclusione dell'elemento soggettivo, alla crisi di liquidità in cui versava l'azienda amministrata dal medesimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) ed è anche diretto a richiedere una lettura dei fatti alternativa in punto rilevanza della crisi di liquidità ai fini dell'esclusione del dolo a quella già effettuata dai giudici di appello ed è anche manifestamente infondato con riguardo alla rilevanza di una causa di forza maggiore ex art. 45 cod.pen. e al rilievo della crisi economiche quale causa di esclusione del dolo.

Sotto il primo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, con indirizzo ermeneutico costante (anche richiamato nella sentenza impugnata) affermato che la forza maggiore sussiste solo e in tutti quei casi in cui la realizzazione dell'evento stesso o la consumazione della condotta antigiuridica è dovuta all'assoluta ed incolpevole impossibilità dell'agente di uniformarsi al comando, mai quando egli si trovi già in condizioni di illegittimità (Sez 4, n. 8089 del 13/0571982, Galasso, Rv. 155131; Sez. 5, n. 5313 del 26/03/1979, Geiser, Rv. 142213;

Sez. 4, n. 1621 del 19/01/1981, Sodano, Rv. 147858; Sez. 4 n. 284 del 18/02/1964, Acchiardi, Rv. 099191) e rileva come causa esclusiva dell'evento, ma mai quale causa concorrente di esso (Sez. 4, n. 1492 del 23/11/1982, Chessa, Rv. 157495; Sez. 4, n. 1966 del 06/12/1966, Incerti, Rv. 104018; Sez. 4 n. 2138 del 05/12/1980, Biagini, Rv. 148018). Presupposto indefettibile per la verificazione di una causa di forza maggiore è l'individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto e non prevedibile, estraneo alla condotta dell'agente, si da rendere ineluttabile l'evento costituito e comporta, nei reati omissivi, qual è quello in esame, l'assoluta impossibilità del comportamento doveroso omesso.

Da tali affermazioni discende, quale corollario, che nei reati omissivi integra causa di forza maggiore solo l'assoluta impossibilità e non la semplice difficoltà a porre in essere il comportamento omesso (Sez. 6, n. 10116 del 23/03/1990, Iannone, Rv. 184856). Sotto altro profilo ha escluso il rilievo della crisi economica in cui versava il settore in cui operava l'imputato quale causa di esclusione del dolo, rilevando che la crisi era risalente ad anni precedenti e l'omesso versamento era frutto di una scelta imprenditoriale (pag.

5) di pagare gli stipendi e pretermettere il pagamento dell'Iva e quanto alle misure anche di carattere personale, ha evidenziato che queste erano state intraprese in epoca successiva all'omissione e al perfezionamento del reato. 4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/06/2021