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Ordinanza — n. 29957/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29957/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29957/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza del 11 marzo 2021 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli nord del 27 aprile 2017, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Rosa Campanile, Angela Belardo e Bartolomeo Belardo perché estinto per prescrizione il reato di cui al capo A), ex art. 44 d.P.R. 380/2001. La Corte territoriale ha rideterminato la pena inflitta agli imputati per il reato ex art. 349 cod. pen. di cui al capo B) in 4 mesi e 20 giorni di reclusione ed euro 200 di multa per Rosa Campanile; in 5 mesi di reclusione ed euro 250 di multa per Bartolomeo Belardo; in un anno e 5 mesi di reclusione ed euro 800 di multa per Angela Belardo.

Regesto Legislator

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art. 44 d.P.R. 380/2001, art. 349 cod. pen; Ordinanza — n. 29957/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 44 d.P.R. 380/2001. La Corte territoriale ha rideterminato la pena inflitta agli imputati per il reato ex art. 349 cod. pen. di cui al capo B) in 4 mesi e 20 giorni di reclusione ed euro 200 di multa per Rosa Campanile; in 5 mesi di reclusione ed euro 250 di multa per Bartolomeo Belardo; in un anno e 5 mesi di reclusione ed euro 800 di multa per Angela Belardo.

Parole chiave

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motivi di cassazione domanda di designazione nomina del difensore d'ufficio nomina del curatore difetto di legittimazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 44 d.P.R. 380/2001
art. 349 cod. pen
La Corte territoriale ha rideterminato la pena inflitta agli imputati per il reato ex art. 349 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAMPANILE ROSA nato a SANT'ANTIMO il 11/05/1959 BELARDO ANGELA nato a AVERSA il 07/10/1985 BELARDO BARTOLOMEO nato a AVERSA il 14/06/1988 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza del 11 marzo 2021 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli nord del 27 aprile 2017, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Rosa Campanile, Angela Belardo e Bartolomeo Belardo perché estinto per prescrizione il reato di cui al capo A), ex art. 44 d.P.R. 380/2001. La Corte territoriale ha rideterminato la pena inflitta agli imputati per il reato ex art. 349 cod. pen. di cui al capo B) in 4 mesi e 20 giorni di reclusione ed euro 200 di multa per Rosa Campanile; in 5 mesi di reclusione ed euro 250 di multa per Bartolomeo Belardo; in un anno e 5 mesi di reclusione ed euro 800 di multa per Angela Belardo.

2. Il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli deducendo la mancanza o la contraddittorietà della motivazione, che non avrebbe superato il ragionevole dubbio per Bartolomeo Berardo e Rosa Campanile dell'apposizione dei sigilli o della nomina a custode giudiziario per Angela Berardo. Non sussisterebbe la circostanza aggravante contestata alla Belardo che avrebbe rifiutato la nomina a custode. La Corte territoriale non avrebbe motivato sulla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche richiesta con l'impugnazione.

3. Il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 3.1. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Il ricorso non analizza in alcun modo la motivazione della sentenza, limitandosi ad affermazioni generiche sul principio del ragionevole dubbio. 3.2. Il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata neanche quanto alla irrilevanza del rifiuto alla nomina a custode giudiziario. La tesi del ricorrente è contraria al costante orientamento della giurisprudenza per cui in tema di violazione di sigilli, ai fini della sussistenza dell'ipotesi aggravata della qualità di custode, di cui al comma secondo dell'art. 349 cod. pen., non è necessario che il provvedimento di nomina sia stato accettato, trattandosi di un munus publicum obbligatorio che non può essere rifiutato ai sensi dell'art. 366, comma secondò, cod. pen. (Sez. 3, n. 19643 del 06/03/2003, Impagliazzo, Rv. 224734 - 01).

4. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25/06/2021 Il Coslie estensore Il Presidente Luc me