Cassation court dismisses appeal for demolition order revocation as manifestly unfounded and a mere repetition of rejected request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the request to revoke the demolition order was a mere repetition of a previously rejected claim based on identical elements. The appellant argued that new evidence regarding two separate building permits and distinct property units should have been considered by the lower court. The court determined that the core issue of construction dates falling after the statutory deadline was already covered by final judicial decisions, rendering the new arguments legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A request for execution incident is inadmissible if it is manifestly unfounded due to lack of legal conditions or constitutes a mere repetition of a previously rejected request based on the same elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDONE MARIA LUISA nato a CAPRI il 03/05/1971 avverso l'ordinanza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18/1/2021, la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava de plano inammissibile la richiesta - presentata da Maria Luisa Guidone - volta ad ottenere la revoca e/o la sospensione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive emesso con sentenza della stessa Corte del 23/12/1997, irrevocabile il 17/2/1998.
2. Propone ricorso per cassazione l'istante, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. Il Collegio avrebbe travisato i fatti e le prove documentali a fondamento della domanda, non avvedendosi che due sarebbero gli immobili in questione (piano terra/seminterrato e piano superiore) e due le istanze di condono (n. 3109/638, presentata da Raffaella Sacco; n. 3108/637, presentata da Vincenzo Guidone, figlio della Sacco), entrambe presentate il 1°/3/1995. Ancora, l'ordinanza non avrebbe valutato gli elementi nuovi posti a fondamento dell'istanza di revoca, quali il rilascio del permesso di costruire (25/3/2020) quanto all'istanza n. 3108 avanzata dal Guidone, il carattere duplice delle domande di condono e la prova documentale che i lavori svolti successivamente al 31/12/1993 avrebbero riguardato esclusivamente l'immobile posto al piano primo, oggetto della diversa istanza di condono n. 3109, proposta dalla Sacco.
Ne conseguirebbe, dunque, la nullità del provvedimento impugnato. In data 18/6/2021, la difesa ha fatto pervenire una memoria, con la quale insiste nelle proprie conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
4. L'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che se la richiesta (di incidente di esecuzione) appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, contro il quale può essere proposto ricorso per cassazione.
5. Tanto premesso, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di questa norma, con motivazione che sfugge alle censure proposte con il ricorso. Il provvedimento, in particolare, ha sottolineato che la stessa istanza di revoca/sospensione dell'ordine di demolizione era stata già rigettata con ordinanza del 9/1/2020, con la quale si era evidenziato che l'immobile di cui alla sentenza del 23/12/1997 era insuscettibile di condono, ai sensi della I. 23 dicembre 1994, n. 724, in quanto alcune opere abusive erano state realizzate oltre il termine del 31/12/1993 (con la realizzazione, tra l'altro, di un'opera in cemento armato); contro questa ordinanza del 9/1/2020, era stato poi proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con sentenza del 6/11/2020, sul presupposto che l'accertamento di lavori successivi al citato termine massimo era ormai coperto da giudicato e che, dunque, il condono doveva ritenersi ex se precluso.
6. Ancora, l'ordinanza impugnata ha richiamato una nuova istanza di revoca/sospensione presentata dalla Guidone, originata dal permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Anacapri ex art. 39, I. n. 724 del 1994, in uno con l'autorizzazione paesaggistica; la stessa domanda, peraltro, era stata dichiarata inammissibile dal Giudice dell'esecuzione (1'11/12/2020), evidenziandosi che il provvedimento amministrativo doveva ritenersi palesemente illegittimo, atteso il già citato giudicato sull'esecuzione di lavori anche dopo il termine del 31/12/1993 (e con la precisazione, peraltro, di ulteriori lavori aggiuntivi, almeno fino al febbraio 2008).
7. Muovendo da queste premesse, la Corte di appello - con il provvedimento qui gravato - ha quindi sostenuto che la nuova istanza della Guidone non conteneva alcun elemento di fatto nuovo o diverso dalla precedente, con particolare riguardo al punto centrale della questione esecutiva, quale l'epoca di realizzazione degli abusi edilizi, ormai coperta da giudicato. Nel merito, poi, il decreto ha valutato l'avvenuta presentazione 'di due domande di condono, l'una relativa all'immobile di cui alla sentenza di condanna, l'altra concernente ulteriori lavori (e, peraltro, respinta con provvedimento del 19/11/2008); ebbene, in disparte il riferimento temporale eventualmente errato (la difesa avrebbe documentato la contestuale presentazione delle due istanze, la n. 3108, ad opera di Vincenzo Guidone, relativa al piano primo, e la n. 3109, ad opera della madre Raffaella Sacco, relativa al piano terra), la Corte di appello ha comunque inteso affermare, con argomento di merito insindacabile, che la presentazione di una distinta ("nuova") domanda per le opere aggiuntive (primo piano) confermava che il piano terra/seminterrato doveva ritenersi insuscettibile di condono, atteso il giudicato ormai formatosi sull'epoca di esecuzione dei lavori.
E senza che, in termini diversi, si possa accedere alla tesi difensiva che vorrebbe successivi al 31/12/1993 soltanto gli interventi sull'immobile posto al primo piano, ossia su un bene diverso da quello - al piano terra - oggetto della sentenza del 23/12/1997 e dell'ingiunzione a demolire; questa indicazione, infatti, è radicalmente contrastante con un dato ormai coperto da giudicato, relativo alla stessa pronuncia, ossia alla realizzazione di interventi abusivi (almeno) nell'anno 1994 (in corso al 23/2/1994) proprio sull'immobile del piano terra.
Interventi, quindi, comunque non suscettibili di condono, quand'anche eventualmente rilasciato, come correttamente affermato dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato.
8. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 giug