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Ordinanza — n. 29954/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior waiver of generic mitigating circumstances and sentencing agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29954/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived the specific grounds for appeal regarding generic mitigating circumstances and agreed to the sentencing measure. The appellant's current complaint was deemed a generic repetition of these waived arguments, rendering the appeal procedurally barred under the relevant criminal procedure code. Consequently, the court ruled against the appellant, ordering them to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a sentence pronounced pursuant to Art. 599-bis is inadmissible if the appellant had previously waived the contested grounds in the appellate stage.

Parole chiave

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inadmissible appeal waiver of grounds generic mitigating circumstances sentencing agreement criminal procedure code procedural bar Cassation appeal attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla I.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 625-bis, cod. proc. pen.
pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza dell'11/2/2021, la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena inflitta a Salvatore Esposito con la pronuncia del locale Tribunale a data 24/6/2020.
art. 625-bis cod. proc. pen
pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO SALVATORE nato a NAPOLI il 29/02/1960 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIfiate-alAti-seLalie-pazti ; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'11/2/2021, la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena inflitta a Salvatore Esposito con la pronuncia del locale Tribunale a data 24/6/2020.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per mancanza di motivazione in punto di circostanze attenuanti generiche (con giudizio di prevalenza) e minimo della pena; i motivi di gravame, pertanto, sarebbero stati palesemente trascurati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.

3. A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla I. 23 giugno 2017, n. 103), la corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Da tale istituto sono esclusi taluni reati, tra i quali, tuttavia, non rientrano quelli contestati agli odierni ricorrenti. Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.

4. Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsàbilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis appena richiamato (ed anche con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, escluse dall'accordo). Con implicita rinuncia, quindi, alla doglianza, peraltro del tutto generica, sollevata in questa sede.

5. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2021 Il di,:',..liere es ns