Ordinanza — n. 29951/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Alessandro Costa ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 22 ottobre 2020 che ha confermato la condanna alla pena di 2 anni di reclusione inflitta il 21 gennaio 2019 all'imputato dal Tribunale di Marsala per i reati di cui agli artt. 5 d.lgs. 74/2000 (in Mazara del Vallo il 30 settembre 2011, capo 1), 4 d.lgs. 74/2000 (in Mazara del Vallo il 29 dicembre 2012, capo 2), 10 d.lgs. 74/2000 (in Mazara del Vallo, accertato il 28 aprile 2016, capo 3). 1.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.; i reati di cui ai capi 1) e 3), relativi alle annualità 2010, si sarebbero prescritti nel termine massimo di 10 anni; al 22 ottobre 2020 sarebbero decorsi 10 anni dal 29 dicembre 2010.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 5 d.lgs. 74/2000, artt. 157 cod. pen, art. 10 d.lgs. 74/2000, art. 81 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 29951/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo del tutto errati i calcoli del ricorrente. 2.1. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto che il momento della consumazione del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 va fissato nel termine di novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi o all'I.v.a. (così Sez. 3, n. 19647 del 20/02/2019, Li Muli, Rv. 275747 - 01); pertanto, il termine massimo di 10 anni decorre dal 29 dicembre 2011, a cui vanno aggiunti 64 giorni per la sospensione «covìd».
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA ALESSANDRO nato a GIBELLINA il 06/12/1969 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Alessandro Costa ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 22 ottobre 2020 che ha confermato la condanna alla pena di 2 anni di reclusione inflitta il 21 gennaio 2019 all'imputato dal Tribunale di Marsala per i reati di cui agli artt. 5 d.lgs. 74/2000 (in Mazara del Vallo il 30 settembre 2011, capo 1), 4 d.lgs. 74/2000 (in Mazara del Vallo il 29 dicembre 2012, capo 2), 10 d.lgs. 74/2000 (in Mazara del Vallo, accertato il 28 aprile 2016, capo 3). 1.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.; i reati di cui ai capi 1) e 3), relativi alle annualità 2010, si sarebbero prescritti nel termine massimo di 10 anni; al 22 ottobre 2020 sarebbero decorsi 10 anni dal 29 dicembre 2010.
Le condotte di cui al capo 2) si sarebbero prescritte nel dicembre 2019. 1.2. Con il secondo motivo si deduce l'errata valutazione delle disposizioni in materia di evasione fiscale di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000 in merito al calcolo delle imposte evase a cui è stata applicata un'aliquota errata del 22%, relativa al terzo settore anziché quella del primo settore; si deduce altresì l'errata applicazione della pena in violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. quanto al rigetto dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo del tutto errati i calcoli del ricorrente. 2.1. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto che il momento della consumazione del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 va fissato nel termine di novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi o all'I.v.a. (così Sez. 3, n. 19647 del 20/02/2019, Li Muli, Rv. 275747 - 01); pertanto, il termine massimo di 10 anni decorre dal 29 dicembre 2011, a cui vanno aggiunti 64 giorni per la sospensione «covìd».
Il termine di prescrizione non è dunque decorso né per il reato di cui al capo 1) né per quello di cui al capo 2), commesso il 29 dicembre 2012. 2.2. Quanto al reato ex art. 10 d.lgs. 74/2000, l'imputato è stato condannato per l'occultamento della documentazione contabile che è un reato permanente (così Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697 - 02) che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898).
La tesi difensiva, che fa decorrere il termine dal 2010 anziché dall'accertamento del 28 aprile 2016, è dunque errata in diritto. 2.3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo: correttamente la Corte di appello ha ritenuto irrilevanti le questioni dedotte sull'aliquota Iva, posto che oggetto dell'evasione indicata nei capi di imputazione è l'Irpef. 2.4. Del tutto generiche sono poi le critiche alla determinazione della pena, posto che per il reato sub capo 3), ritenuto più grave, è stato applicato il minimo della pena, tenuto conto dell'epoca di commissione del reato, e minimi sono gli aumenti ex art. 81 cod. pen. 2.5.
Il motivò è manifestamente infondato anche quanto al rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche: la motivazione è immune da vizi e corretta è stata l'applicazione della norma. Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse in base ai parametri ex art. 133 cod. pen.: la gravità delle condotte e la personalità dell'imputato. Va ribadito il principio per cui al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente.
È sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25/06/2021.