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Sentenza — n. 29950/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29950/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29950/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 17/9/2020, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa il 31/5/2019 dal Tribunale di Grosseto, assolveva Mario Bollag, Sergio Bardi e Fatjon Shamku dall'imputazione di cui al capo c), perché il fatto non sussiste, e rideterminava la pena quanto alla residua contravvenzione di cui al capo b) in quattro mesi di arresto e 16.000,00 euro di ammenda ciascuno.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29950/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ebbene, la sentenza ha totalmente omesso la valutazione di queste parole, per quanto potenzialmente significative in ordine all'elemento soggettivo del reato sub B), così emergendo un'evidente mancanza di motivazione; ciò, peraltro, pur ammettendo - la stessa Corte di merito - che il professionista non avesse "diligentemente adempiuto all'incarico", ma confermando comunque il giudizio di responsabilità del proprietario/committente alla luce dell'importanza dell'intervento edilizio, che "richiedeva sicuramente il permesso di costruire" (quel che il gravame non contestava, lamentando, piuttosto, l'omessa valutazione della censura in punto di elemento psicologico della condotta).

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali infrazione commessa per negligenza contravvenzione bagatellare responsabilità dell'architetto mancanza di disciplina costruzione abusiva
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOLLAG MARIO nato il 29/11/1951 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/9/2020, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa il 31/5/2019 dal Tribunale di Grosseto, assolveva Mario Bollag, Sergio Bardi e Fatjon Shamku dall'imputazione di cui al capo c), perché il fatto non sussiste, e rideterminava la pena quanto alla residua contravvenzione di cui al capo b) in quattro mesi di arresto e 16.000,00 euro di ammenda ciascuno.

2. Propone ricorso per cassazione il Bollag, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo al profilo soggettivo del reato, sul presupposto del travisamento del fatto e dell'omessa motivazione. La Corte di appello avrebbe individuato tale elemento in contrasto con gli esiti istruttori - non valutati, seppur esposti nel gravame -, dai quali emergerebbe non solo che il ricorrente avrebbe incaricato un professionista (Bardi) della cura di ogni profilo tecnico/amministrativo dell'intervento, ma anche la presenza di precisi elementi di fatto idonei ad indurre in errore lo stesso Bollag circa la sussistenza dei titoli abilitativi richiesti dalla legge, con tanto di cartello/cantiere che avrebbe indicato - in modo ingannevole - il numero di pratica edilizia, in realtà riconducibile ad una ordinanza di rimessione in pristino, peraltro mai notificata all'interessato. Nessun ulteriore obbligo di diligenza, dunque, si sarebbe potuto chiedere all'imputato, così da imporsi l'annullamento della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato.

4. La Corte di appello, nell'esaminare la stessa questione qui riproposta, ha richiamato la costante e condivisa giurisprudenza in forza della quale il proprietario/committente, anche qualora si avvalga di altrui professionalità, è sempre chiamato ad un onere di verifica diligente quanto al rilascio dei titoli urbanistici necessari alla realizzazione dell'intervento, non potendo, diversamente, invocare un principio astratto di buona fede. Tanto premesso in generale, la Corte osserva, tuttavia, che la sentenza impugnata non ha preso in esame alcuni elementi di merito che il gravame aveva pur evidenziato, e che avrebbero richiesto una verifica accurata; ciò, in particolare, quanto alle dichiarazioni rese dal tecnico Bardi in udienza, che aveva affermato di aver sempre riferito al Bollag (peraltro, residente altrove e spesso all'estero) "che i lavori procedevano senza difficoltà e che gli stessi venivano svolti in presenza di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge".

Ebbene, la sentenza ha totalmente omesso la valutazione di queste parole, per quanto potenzialmente significative in ordine all'elemento soggettivo del reato sub B), così emergendo un'evidente mancanza di motivazione; ciò, peraltro, pur ammettendo - la stessa Corte di merito - che il professionista non avesse "diligentemente adempiuto all'incarico", ma confermando comunque il giudizio di responsabilità del proprietario/committente alla luce dell'importanza dell'intervento edilizio, che "richiedeva sicuramente il permesso di costruire" (quel che il gravame non contestava, lamentando, piuttosto, l'omessa valutazione della censura in punto di elemento psicologico della condotta).

5. Ne deriverebbe, dunque, l'annullamento della sentenza con rinvio, per nuovo giudizio sul punto. L'avvenuto decorso dei termini di prescrizione ex artt, 157-161 cod. pen., tuttavia, impone che l'annullamento stesso sia disposto senza rinvio, per estinzione del residuo reato in oggetto, con conseguente revoca dell'ordine di demolizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Bollag Mario limitatamente al residuo capo B) perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca l'ordine di demolizione. Così deciso in Roma, 25 giugno 2021 Il o gliere estensore Il Presidente en