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Ordinanza — n. 29949/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29949/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29949/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Joseph Paul Sanchez ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 17 febbraio 2021 di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati ex artt. 4 d.lgs. 74/2000 (capo b) e 640, comma 2 n. 1, cod. pen. (capo c) deducendo l'omessa motivazione sull'insussistenza di elementi per pervenire al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. limitatamente al capo c). Con il secondo motivo si chiede la rideterminazione della pena, eliminando l'aumento per la continuazione.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 4 d.lgs. 74/2000, art. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29949/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per i reati ex artt. 4 d.lgs. 74/2000 (capo b) e 640, comma 2 n. 1, cod. pen. (capo c) deducendo l'omessa motivazione sull'insussistenza di elementi per pervenire al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. limitatamente al capo c). Con il secondo motivo si chiede la rideterminazione della pena, eliminando l'aumento per la continuazione.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie sanzione disciplinare dell'avvocato motivi di cassazione appropriazione indebita di trattenute salariali sospensione della riscossione fiscale rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il difensore di Joseph Paul Sanchez ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 17 febbraio 2021 di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
artt. 4 d.lgs. 74/2000
per i reati ex artt. 4 d.lgs. 74/2000 (capo b) e 640, comma 2 n.
art. 129 cod. proc. pen
(capo c) deducendo l'omessa motivazione sull'insussistenza di elementi per pervenire al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANCHEZ JOSEPH PAUL nato il 12/10/1967 avverso la sentenza del 17/02/2021 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAelato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Joseph Paul Sanchez ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 17 febbraio 2021 di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati ex artt. 4 d.lgs. 74/2000 (capo b) e 640, comma 2 n. 1, cod. pen. (capo c) deducendo l'omessa motivazione sull'insussistenza di elementi per pervenire al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. limitatamente al capo c). Con il secondo motivo si chiede la rideterminazione della pena, eliminando l'aumento per la continuazione.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. 2.1. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o per la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio. 2.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25/06/2021. re estensore Il Presidente meraro Giulio Sarno