Ordinanza — n. 29948/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani con la quale Cascio Salvatore Davide era stato condannato, alla pena di mesi otto di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 6 bis comma 1 della legge n. 401/89 per avere, in occasione dell'incontro di calcio Trapani/Cosenza disputata il 24/05/2018, al termine della partita poneva in essere azioni violenze consistite in lancio di pietre nelle vie limitrofe all'impianto sportivo che sarebbero state interessate dal transito della tifoseria e indirizzata contro la Polizia in servizio di ordine di pubblico.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod.pen, art. 603 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29948/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di applicazione di cui all'art. 131 bis cod.pen. in assenza di indicazione di quali comportamenti violenti avrebbe posto in essere l'imputato.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO SALVATORE DAVIDE nato a ERICE il 06/05/1988 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani con la quale Cascio Salvatore Davide era stato condannato, alla pena di mesi otto di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 6 bis comma 1 della legge n. 401/89 per avere, in occasione dell'incontro di calcio Trapani/Cosenza disputata il 24/05/2018, al termine della partita poneva in essere azioni violenze consistite in lancio di pietre nelle vie limitrofe all'impianto sportivo che sarebbero state interessate dal transito della tifoseria e indirizzata contro la Polizia in servizio di ordine di pubblico.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso. -Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett.
b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 6 bis cit. in relazione alla mancanza di offensività e mancanza di valutazione della potenzialità lesiva del bene giuridico poiché non sarebbe dimostrato che l'imputato avesse in mano una pietra che potenzialmente è un oggetto atto ad offendere ma che non necessariamente offende. - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett.
b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di applicazione di cui all'art. 131 bis cod.pen. in assenza di indicazione di quali comportamenti violenti avrebbe posto in essere l'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile sulla base delle seguenti ragioni. Sotto un primo profilo il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) ed è anche diretto a richiedere una nuova valutazione dei fatti in chiave alternativa (mancanza di prova che l'imputato fosse uno dei soggetti che aveva preso parte al lancio di pietre) a quella già effettuata dai giudici di appello.
Censure di fatto che non sono deducibili con il ricorso per cassazione. Deve osservarsi, infatti, che le censure proposte dal ricorrente non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come pure l'apprezzamento del materiale probatorio profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da incongruenze di ordine logico. l La Corte d'appello, in applicazione dell'art. 603 cod.proc.pen., ha rinnovato l'istruttoria dibattimentale con l'esame della teste Piccirillo, ispettore di PG, che aveva ben spiegato le modalità di aggressione dei tifosi, ed ha visionato in aula il filmato relativo agli scontri avvenuti dopo l'incontro di calcio Trapani/Cosenza nei quali i tifosi avevano fatto oggetto di una violenta sassaiola la Polizia in servizio di ordine pubblico, ed ha argomentato in modo logico e coerente l'oggettiva pericolosità della condotta posta in essere dall'imputato che era stato ripreso lanciare grosse pietre (cfr. pag.
5) all'indirizzo della Polizia in servizio di ordine pubblico, e l'identificazione dell'imputato sulla scorta delle videoriprese e della testimonianza Piccirillo. Ai sensi dell'art. 6-bis (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche) è punito: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, comunque idonei a recare offesa alla persona, nei luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Secondo l'orientamento consolidato di legittimità, il delitto di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, di cui all'art.6-bis, comma primo, della legge n. 401 del 1989, è reato di pericolo concreto, per la cui configurabilità non è richiesto che si verifichino le ulteriori conseguenze ("danno alle persone" o "ritardo rilevante dell'inizio, sospensione, interruzione o cancellazione della manifestazione sportiva") previste dalla norma incriminatrice, che costituiscono tutte ipotesi di delitto aggravato dall'evento (Sez. 3, n. 7869 del 13/01/2016, Zagli, Rv. 266282 - 01).
Ciò premesso, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi e con motivazione congrua che con presta il fianco a rilievi di illogicità ha argomentato la concreta offensività della condotta posta in essere dall'imputato che, nell'ambito di una fitta sassaiola, era stato visto lanciare una grossa pietra (pag.
5) all'indirizzo delle Forze dell'ordine. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. I giudici territoriali hanno escluso la particolare tenuità del fatto con motivazione congrua e fondata sulle modalità violente del fatto. La motivazione non è per nulla carente né manifestamente illogica.
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci