Ordinanza — n. 29945/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSO VINCENZO nato a BARI il 16/04/1986 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; 2vr r 1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione n. 1845/2016, ha assolto Grosso Vincenzo dal reato di cui al capo b) ed ha rideterminato la pena, per il reato di cui all'art 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva, nella misura di mesi quattro di reclusione e € 800,00 di multa. 2.- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla violazione dell'art. 603 cod.proc.pen., illegittima acquisizione di una prova inutilizzabile e violazione dell'art. 597 cod.proc.pen. avendo rivisitato il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza essendo già stato riconosciuto in termini di prevalenza dal primo giudice. 3.- Il ricorso è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 603 cod.proc.pen, art. 597 cod.proc.pen, art. 73 d.p.r. n. 309/90, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29945/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deve darsi atto che l'annullamento della sentenza impugnata era stato disposto in punto affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309/90, con rinvio per la verifica concreta della natura offensiva della condotta criminosa contestata all'imputato e al trattamento sanzionatorio per effetto della modifica normativa di cui d.l. 20 marzo 2014, n. 36 (convertito con modificazioni con la legge 16 maggio 2014, n.
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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSO VINCENZO nato a BARI il 16/04/1986 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; 2vr r
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione n. 1845/2016, ha assolto Grosso Vincenzo dal reato di cui al capo b) ed ha rideterminato la pena, per il reato di cui all'art 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva, nella misura di mesi quattro di reclusione e € 800,00 di multa. 2.- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla violazione dell'art. 603 cod.proc.pen., illegittima acquisizione di una prova inutilizzabile e violazione dell'art. 597 cod.proc.pen. avendo rivisitato il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza essendo già stato riconosciuto in termini di prevalenza dal primo giudice. 3.- Il ricorso è inammissibile.
Deve darsi atto che l'annullamento della sentenza impugnata era stato disposto in punto affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309/90, con rinvio per la verifica concreta della natura offensiva della condotta criminosa contestata all'imputato e al trattamento sanzionatorio per effetto della modifica normativa di cui d.l. 20 marzo 2014, n. 36 (convertito con modificazioni con la legge 16 maggio 2014, n.
79) che ha rideterminato la pena per il delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nella reclusione da sei mesi a quattro anni e nella multa da euro 1.032 a euro 10.329, reato autonomo e non più circostanza attenuante. Ciò posto è inammissibile è il primo motivo di ricorso dal momento che la corte territoriale, in adempimento del devoluto della sentenza di annullamento, ha acquisito la relazione tecnica di analisi del LASS dei CC di Bari sulla sostanza stupefacente sequestrata e risultata essere sostanza stupefacente con effetto drogante (peso netto alla verifica di grammi 0,582), relazione tecnica già contenuta in atti, ma acquisita per effetto dei poteri di cui all'art. 603 cod.proc.pen. attivati dalla corte territoriale, dunque nessun utilizzo di una prova inutilizzabile.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La sentenza di annullamento aveva evidenziato che a seguito delle modifiche legislative intervenute ad opera del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni con la legge 16 maggio 2014, n. 79, il giudice del rinvio doveva riesaminare, alla luce delle modifiche citate, il trattamento sanzíonatorío, avendo altresì riguardo alla circostanza che la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 era fattispecie autonoma di reato e non più circostanza aggravante, situazione che travolgeva anche il giudizio di bilanciamento operato nella vigenza della vecchia normativa.
La corte territoriale, nella rivisitazione del trattamento sanzionatorio ha correttamente proceduto al giudizio ex novo del bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva e dunque nessuna violazione dell'art. 597 cod.proc.pen. è stata commessa. 4.- Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/06/202