Ordinanza — n. 29944/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 12/1/2021, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la pronuncia emessa dal locale Tribunale 1'11/7/2019, con la quale Luigi Dessanti era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10-ter, d. Igs. n. 74 del 2000 e condannato alla pena di sei mesi di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29944/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato the, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESSANTI LUIGI nato a NULVI il 21/06/1950 C3.6<ae-t‘- avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/1/2021, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la pronuncia emessa dal locale Tribunale 1'11/7/2019, con la quale Luigi Dessanti era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10-ter, d. Igs. n. 74 del 2000 e condannato alla pena di sei mesi di reclusione.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di merito avrebbe confermato la condanna senza verificare con quale periodicità il Dessanti avesse scelto di versare VIVA, né se la stessa imposta fosse effettivamente dovuta, al di là di quanto formalmente dichiarato. La sentenza, peraltro, avrebbe dato conto dell'esistenza di crediti di imposta, ma non li avrebbe poi considerati, così come la possibile presenza di interessi trimestrali da decurtare. Ancora viziata, infine, sarebbe la decisione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con atto del 23/6/2021, il difensore del ricorrente ha comunicato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere penali 1'11/6/2021, chiedendo, pertanto, il rinvio di questa trattazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con riguardo, innanzitutto, all'adesione del difensore alla delibera di astensione dalle udienze, appena richiamata, se ne evidenzia l'irrilevanza nel presente giudizio; il procedimento innanzi alla Settima sezione penale della Corte di cassazione, infatti, è di natura camerale non partecipata e, pertanto, non è consentito l'intervento del difensore del ricorrente.
3. Nel merito, poi, l'impugnazione risulta manifestamente infondata. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;
Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione dì legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.
Il che, come riportato, non è consentito.
4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, la sentenza ha richiamato lo schema tipico del delitto contestato, e ne ha ravvisato palesi i caratteri nella vicenda in esame: il Dessanti - quale legale rappresentante della PGM s.r.l. - aveva indicato in dichiarazione un debito IVA, senza poi provvedere ad onorarlo.
Nulla, peraltro, era stato dedotto (né, tantomeno, provato) quanto ad un'eventuale inattendibilità od erroneità della dichiarazione stessa, quel che, se del caso, avrebbe costituito onere in capo all'interessato; in assenza di ciò, l'imposta doveva dunque ritenersi dovuta, peraltro nell'importo indicato dallo stesso contribuente nella dichiarazione presentata. E senza che, pertanto, si potessero valorizzare argomenti del tutto ipotetici e congetturali (peraltro, riproposti nel ricorso) in tema di effettiva sussistenza del debito, periodicità della liquidazione o di interessi da decurtare; argomenti non sostenuti da alcun riscontro.
In ordine, infine sul punto, ai crediti di imposta, ed anche a volerne considerare lecita la detrazione, la Corte di appello ha rilevato - con "ipotetica prova di resistenza" - che questa non avrebbe comunque inciso sulla consumazione del reato, anche con riguardo alla soglia di punibilità. Da ultimo, quanto alle circostanze attenuanti generiche, si osserva che le stesse sono state negate ancora con argomento del tutto congruo e non censurabile. Il Giudice del gravame (come il Tribunale) ha infatti evidenziato che la condotta doveva ritenersi grave, che l'ammontare dell'imposta evasa era elevato (397.458,00 euro), ben più della soglia di legge, e che l'imputato non aveva mostrato alcun segno di resipiscenza, non versando nulla del dovuto neppure in tempi successivi; così da escludere, peraltro, anche la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. (estranea al ricorso), e giustificare la pena irrogata, peraltro nei minimi edittali.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato the, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis