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Ordinanza — n. 29943/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29943/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29943/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Walter Salvucci ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari del 13 ottobre 2020, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari del 24 settembre 2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per le condotte poste in essere fino al giugno 2012 perché estinte per prescrizione. La Corte territoriale ha rideterminato la pena per le condotte successive, fino al 16 ottobre 2012, ex art. 2 comma 1-bis legge 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in un mese e 15 giorni di reclusione ed C 150,00 di multa. Si deduce ex art. 606 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29943/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Parole chiave

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contributi di previdenza impagati rimborso dell'imposta preventiva prestazione di previdenza facoltativa omissione del contribuente rinuncia a pretese di salario arretrati di salario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVUCCI WALTER nato a NUORO il 28/01/1957 et4- 1,16-~ avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELL0(-SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Walter Salvucci ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari del 13 ottobre 2020, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari del 24 settembre 2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per le condotte poste in essere fino al giugno 2012 perché estinte per prescrizione. La Corte territoriale ha rideterminato la pena per le condotte successive, fino al 16 ottobre 2012, ex art. 2 comma 1-bis legge 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in un mese e 15 giorni di reclusione ed C 150,00 di multa. Si deduce ex art. 606 lett.

b) cod. proc. pen. la violazione dell'art. 2, comma 1-bis legge 638/1983, in quanto la Corte di appello non avrebbe valutato se l'avviso di accertamento notificato per compiuta giacenza avesse messo a conoscenza l'imputato della possibilità di procedere alla cd. oblazione amministrativa. Sul punto, ove si ritenesse sussistente un contrasto in giurisprudenza, si richiede la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile ex artt. 609 e 606 comma 3 cod. proc. pen, in quanto la questione della notifica -dell'avviso di accertamento è stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. 1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606 comma 3 cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr.

Cass. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794, Spina). 1.2. In ogni caso, il ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza è ormai costante nell'affermare il principio per cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento, la comunicazione della contestazione al contravventore è validamente perfezionata anche in caso di notificazione dell'atto effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per «compiuta giacenza», dando luogo ad una presunzione legale di conoscenza: così Sez. 3, n. 43250 del 20/07/2016, D'Alonzo, Rv. 267938 - 01.

Secondo la citata sentenza, la presunzione legale può essere vinta ove il contravventore provi di non avere avuto, senza colpa, notizia dell'atto, mediante la dimostrazione di un fatto o di una situazione, non superabile con l'ordinaria diligenza, che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento fra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione. Tale prova non è stata in alcun modo fornita nel giudizio di appello, trattandosi di questione non dedotta con i motivi di appello, né con il ricorso sono stati forniti elementi in tal senso.

Sul punto il ricorso è anche generico.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25/06/2021. Il Co e este