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Ordinanza — n. 29941/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29941/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29941/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 21/5/2020, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 14/1/2019 dal Tribunale di Piacenza, con la quale Daniele Ruberti e James Ruberti erano stati giudicati colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 152 del 2006 e condannati alla pena d tre mesi di arresto ciascuno.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29941/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La doglianza, inoltre, non considera che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, la sentenza ha riconosciuto la colpevolezza dei due imputati - trovati a bordo di un camioncino caricato con 620 chili di rifiuti non pericolosi - sul presupposto che la condotta riscontrata rientrava appieno nei parametri indicati da questa Corte per la sussistenza del reato, perché espressione di attività non occasionale (per tutte, Sez. 3, n. 8193 del'11/2/2016, Revello, Rv. 266305: ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma primo, del I.

Parole chiave

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irresponsabilità responsabilità disciplinare colpa d'organizzazione dubbio circa il carattere di infrazione amministrazione infedele qualificata reati contro i doveri d'ufficio e professionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUBERTI DANIELE nato a SANT'ANGELO LODIGIANO il 14/06/1966 RUBERTI JAMES nato a RHO il 18/10/1987 avverso la sentenza del 21/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/5/2020, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 14/1/2019 dal Tribunale di Piacenza, con la quale Daniele Ruberti e James Ruberti erano stati giudicati colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 152 del 2006 e condannati alla pena d tre mesi di arresto ciascuno.

2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. Si contesta, in particolare, il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, con riguardo sia alla minima organizzazione dell'attività di trasporto rifiuti, che non sarebbe stata riscontrata (in presenza di un unico episodio), sia alla non occasionalità della stessa attività, che sarebbe stata riconosciuta alla luce di parametri diversi da quelli indicati dalla giurisprudenza di questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi risultano manifestamente infondati. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse da.i ricorrenti al provvedimento impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, gli stessi di fatto tendono ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.

4. La doglianza, inoltre, non considera che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, la sentenza ha riconosciuto la colpevolezza dei due imputati - trovati a bordo di un camioncino caricato con 620 chili di rifiuti non pericolosi - sul presupposto che la condotta riscontrata rientrava appieno nei parametri indicati da questa Corte per la sussistenza del reato, perché espressione di attività non occasionale (per tutte, Sez. 3, n. 8193 del'11/2/2016, Revello, Rv. 266305: ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma primo, del I.

Igs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché non si tratti di comportamento assolutamente occasionale). A tale proposito, la Corte di merito ha sottolineato che i rifiuti trasportati ammontavano ad un quantitativo significativo ed erano di natura omogenea (in prevalenza, materiale ferroso e lastre di vetro), così evidenziando una previa cernita; ancora, sono stati rilevati l'idoneità del mezzo a tale trasposto, la mancanza di qualunque indicazione circa le ragioni di quella condotta (asseritamente occasionale), nonché un precedente specifico a carico di James Ruberti.

In forza di queste solide considerazioni, la sentenza ha quindi fatto buon governo del costante e condiviso principio secondo cui il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza dei rifiuti da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la loro quantità, le caratteristiche degli stessi indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (per tutte, Sez. 3, n. 36819 del 4/7/2017, Ricevuti, Rv. 270995); indici, all'evidenza, da valutare anche alternativamente, come nel caso di specie, e, dunque senza necessità che ricorrano tutti in modo congiunto.

I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il