Ordinanza — n. 29940/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza del 27 novembre 2020 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 11 dicembre 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Pietro Paolo Giuà in ordine ai reati ascritti ex art. 2, comma 1-bis, legge 638/1983, per le mensilità di gennaio e febbraio 2013; ha confermato la condanna per le condotte commesse dal marzo al novembre 2013 e nei mesi di gennaio, marzo, aprile e maggio 2014. La Corte territoriale ha rideterminato la pena in giorni 25 di reclusione ed C 280,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29940/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUA PIETRO PAOLO nato a SASSARI il 17/07/1934 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 27 novembre 2020 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 11 dicembre 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Pietro Paolo Giuà in ordine ai reati ascritti ex art. 2, comma 1-bis, legge 638/1983, per le mensilità di gennaio e febbraio 2013; ha confermato la condanna per le condotte commesse dal marzo al novembre 2013 e nei mesi di gennaio, marzo, aprile e maggio 2014. La Corte territoriale ha rideterminato la pena in giorni 25 di reclusione ed C 280,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo l'omessa risposta al motivo di appello sulla mancanza di prova dell'avvenuta corresponsione dei pagamenti in favore dei dipendenti della ditta da cui deriverebbe l'obbligo di versare i contributi in capo all'imprenditore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente ritenuto provato l'omesso versamento delle somme dovute all'Inps in base alla produzione in giudizio, in particolare, dei DM10. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 6934 del 23/11/2017, dep. 2018, Locatelli, Rv. 272120), in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638, è necessaria la prova del materiale esborso della retribuzione, anche sotto forma di compensi in nero: la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione della corte territoriale che aveva desunto, in assenza di elementi di segno contrario, la prova della effettiva corresponsione della retribuzione ai lavoratori dalla presentazione dei modelli DM-10 da parte del datore di lavoro. Con tale motivazione il ricorso non si confronta ed è pertanto anche privo del requisito della specificità estrinseca.
2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle « spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25/06/2021. Il C ' t re estensore Il Presidente c emeraro Giulio Sarno DEPOSITATA